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Indici della Rassegna

Titolo
Gli emolumenti riconosciuti al lavoratore socialmente utile non hanno natura retributiva
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza febbraio 2005)
Testo
Le sezioni Unite chiariscono autorevolmente la querelle circa la natura giuridica del rapporto intercorrente tra ente locale e lavoratori socialmente utili.
***

Il Fatto
Un lavoratore in cassa integrazione straordinaria veniva impiegato in lavori socialmente utili in base ad un progetto previsto dalla Regione.
Tale progetto prevedeva il rapporto lavorativo a tempo pieno e la corresponsione di una retribuzione in termini di differenza tra il trattamento lordo di Cassa integrazione straordinaria ed il trattamento retributivo lordo erogato ai dipendenti regionali.


Tra il lavoratore e la Regione sorgevano contrasti circa il computo dell’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità.

Il Principio
I Giudici di legittimità traggono alcune considerazioni in merito, convenendo con la dottrina giuslavoristica circa l’inquadramento della fattispecie de qua nel c.d. ambito previdenziale, essendo riconosciuti al lavoratore diritti che trovano il loro fondamento nel disposto di cui all’art. 38 della Costituzione.

Quanto rappresentato impedisce al lavoratore - impegnato in attività presso le Pubbliche amministrazioni - la rivendicazione nei confronti dell’ente di un rapporto di lavoro subordinato e dei consequenziali diritti.

Difatti il lavoratore socialmente utile nello svolgere la propria attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale ha diritto ad emolumenti cui non può riconoscersi natura retributiva.

In ogni caso dalla peculiare natura del rapporto ne consegue che l’utilizzazione dei considerati soggetti non determina la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità e comunque il finanziamento dei progetti rimane sin dall’inizio a carico del fondo per l’occupazione (art. 14 D.L. 299/1994 convertito nella legge 451/1994 e art. 11 D.Lgs n. 468/1997).
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 11 marzo 2005
 
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