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Indici della Rassegna

Titolo
E' illegittima l'ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa nei confronti del proprietario dell'area interessata se non vi è dimostrazione della sua colpa
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza marzo 2005)
Testo
? Il fatto

Un Comune, con apposita ordinanza, intimava ad una società di provvedere, entro 20 giorni, alla rimozione dei rifiuti abbandonati sull'area antistante lo stabilimento di sua proprietà.
Secondo il Comune, poichè detta Società, per la particolare natura dell'attività produttiva, era dotata di un sistema di sorveglianza che presidiava - giorno e notte - anche l'area esterna, il predetto abbandono dei rifiuti sarebbe ascrivibile alla omessa dovuta vigilanza da parte della Società stessa, con conseguente configurazione del comportamento colposo ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 22/97 (responsabilità solidale del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento con l'autore dell'abbandono).

La Società proponeva ricorso - peraltro accolto dal Tar - sostenendo l'inesistenza del presupposto della colpa, presupposto necessario per configurare l'obbligo di bonifica del fondo.

Il Comune appellante opponeva alla pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale la esistenza di un principio generale da individuarsi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 e 2053 c.c. secondo cui graverebbe sul proprietario di un immobile un generale onere di vigilanza.


? Il principio

Con la pronuncia in esame, i giudici sottolineano che l'art. 2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato da cose in custodia) non è espressione di un principio generale ma, al contrario, di un'eccezione.
Trattasi, infatti, di responsabilità aggravata in cui l'evento dannoso è posto a carico di chi ha in custodia la cosa derogando alla regola generale secondo cui spetta al danneggiato provare oltre al danno e al rapporto di causalità anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del soggetto che ha cagionato il danno.

La fattispecie de qua configura, per contro, un atto illecito per violazione di norme a tutela dell'ambiente ed è punito con sanzioni amministrative che ripongono la responsabilità del proprietario o del conduttore di un'area, per il danno causato all'ambiente dall'abbandono incontrollato di rifiuti, "proprio sull'elemento soggettivo del dolo o della colpa".

Precisano, inoltre, i giudici che le misure di vigilanza adottate dalla società appellata tendevano unicamente ad impedire l'accesso di intrusi nello stabilimento e non a vigilare anche sulle aree circostanti. D'altra parte, il dovere di vigilanza che incombe sul titolare di un fondo non può arrivare fino al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte per impedire che estranei abbandonino rifiuti sull'area di proprietà.

Un onere di siffatta portata travalicherebbe di gran lunga i canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che stanno alla base della nozione di colpa.

Le motivazioni esplicitate hanno indotto il Consiglio di Stato ad escludere la configurabilità di un qualsiasi comportamento colposo addebitabile alla società.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 11 marzo 2005
 
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