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Indici della Rassegna

Titolo
I criteri di valutazione delle offerte, seppur integrativi, non possono essere fissati dopo l'apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza marzo 2005)
Testo
? Il Principio

La Commissione non può individuare criteri preferenziali – non previsti nel bando – relativi a dati direttamente e strettamente connessi a fatti rilevati o rilevabili dalla documentazione (strutturazione – organizzazione delle imprese) amministrativa già conosciuta, perché contenuta nei documenti esaminati nella fase di pubblica ammissione.

“La Commissione può introdurre solo elementi di specificazione ed integrazione di criteri generali di valutazione delle offerte, ovvero sottoscrizione di adattamento dei criteri generali o regole sulle modalità di valutazione”, ma detti interventi integrativi incontrano il limite temporale - e di fatto - identificati con l’apertura delle buste contenenti gli elementi di valutazione di rilevanza fondamentale, con specifico riferimento al criterio preferenziale da introdurre ex novo o da specificare.

Il vizio è tale da colpire l’intera procedura di gara, sin dalla formazione dei detti elementi di valutazione, potendo individuarci la violazione dei principi che debbono sorreggere l’attività amministrativa in ogni sua fase ossia la correttezza, l’imparzialità e la buona amministrazione.

Detta violazione è motivo di annullamento del procedimento di gara cui consegue il diritto dei concorrenti di veder risarcito il danno per la privazione delle probabilità di divenire aggiudicatarie.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 18 marzo 2005
 
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