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Indici della Rassegna

Titolo
Prime pronunce in merito al periodo transitorio degli affidamenti e concessioni di distribuzione del gas naturale
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Lombardia,sentenza febbraio 2005)
Testo
La sentenza emarginata rappresenta una prima pronuncia sugli effetti delle modifiche apportate al D.lgs 164/00 da parte dell’art. 1, comma 69, L. 239/04 in merito alla durata del regime transitorio nell’attività di distribuzione del gas naturale.

L’art 15 D.lgs 164/00 (Decreto Letta) disponeva un periodo transitorio con scadenza fissata per il 31.12.2005 della durata dei contratti in essere e stipulati dagli enti locali con le compagnie di distribuzione del gas.

L’art. 1, comma 69, L. 239/04, ha determinato uno slittamento del periodo transitorio fissato, ora, per il 31 dicembre 2007 con possibilità di richiesta di ulteriore proroga di un anno da esercitarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge e solo nel caso di esistenza di un pubblico interesse.
La circolare del ministero delle attività produttive n. 2355 del 10.11.2004 ha precisato che l’art. 1 comma 69 L. 239/04 ha abrogato solamente il comma 8 dell’art. 15 D.lgs 164/00 che prevede la possibilità di cumulo delle ulteriori estensioni disciplinate dalle lett. a), b), c) del precedente comma 7.

Dalla analisi della normativa e della stessa circolare esplicativa, il periodo transitorio, la cui scadenza è ora fissata per il 31 dicembre 2007 o al massimo al 31 dicembre 2008, potrebbe terminare al dicembre 2010 nel caso di fusione di società o di aumento dell’utenza o della quantità del gas naturale distribuito.

La sentenza in esame, emessa dal Tar Lombardia, sembrerebbe arrivare a conclusioni differenti circa la determinazione del periodo transitorio.

I Giudici amministrativi ritengono che, in difetto di una deliberazione di proroga del periodo transitorio adottata dall’ente ai sensi dell’art. 1, comma 69, o di un accordo fra le parti stipulato sulla scorta di una delle ipotesi di cui all’art. 15, comma 7, del decreto Letta, il periodo transitorio, previsto per il servizio di distribuzione del gas, cessi automaticamente ope legis al 31.12.2005 senza la necessità di un atto o provvedimento.

Il Tar Lombardia ha ritenuto che la scadenza “naturale” del periodo transitorio resta fissata al 31.12.2005 tenuto conto che la disposizione stabilisce che il periodo transitorio termina “entro” il 31.12.2007 mostrando, secondo i Giudici, coerenza logica con le possibilità di incremento previste dalle lettere a) b) c) comma 7 art. 15, (non oltre i due anni complessivi stante la non cumulabilità), con l’effetto di determinare lo slittamento del termine al 31.12.2007.

Si ritiene opportuno, in attesa che altri tribunali amministrativi si pronuncino sul medesimo oggetto, avanzare comunque un’osservazione che tiene conto degli atti preparatori all’approvazione della normativa nonché della circolare esplicativa.

Le conclusioni cui perviene il Tar Lombardia risultano in contrasto con le motivazioni sottese all’innovazione normativa.

Il legislatore con l’approvazione dell’art. 1, comma 69, L. 239/04 ha voluto concedere, con lo slittamento al 31.12.2007 del periodo transitorio, un maggior lasso di tempo agli enti locali per effettuare le gare consentendo le creazioni di aggregazioni territoriali sovracomunali con evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio distribuzione.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 18 marzo 2005
 
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