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Indici della Rassegna

Titolo
Deliberazione consiliare: maggioranze ed obbligo di astensione
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza marzo 2005)
Testo
Il Supremo Consesso Amministrativo si esprime circa alcune regole cardine relative alle deliberazioni del Consiglio Comunale.
***

? Fatto
Nell’ambito della procedura relativa alla nomina del difensore civico comunale uno dei soggetti aspiranti a ricoprire la carica – una volta risultato non nominato – impugnava la relativa deliberazione di scelta lamentando,tra le altre, che uno dei Consiglieri votanti era lo zio materno del soggetto designato e pertanto intratteneva con esso un rapporto di parentela.

Ancora rilevava il conseguente mancato raggiungimento del quorum prescritto dallo statuto comunale (i due terzi dei componenti l’assemblea consiliare).

Il Tar chiamato a pronunciarsi sulla questione respingeva il ricorso proposto. Il soggetto escluso e soccombente in primo grado proponeva appello.
Si costituivano in giudizio sia il Comune che il soggetto nominato dal Consiglio quale difensore civico.

? Diritto

Il Consiglio di Stato, analizzati i motivi di appello, ritiene di dover accogliere il gravame proposto.
L’art. 78 del TUEL chiaramente dispone che “gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 (tra cui anche i Consiglieri Comunali) , devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”
In ipotesi risultava dagli atti depositati dalla parte appellante la sussistenza di un rapporto di parentela di terzo grado tra uno dei consiglieri ed il soggetto designato con la votazione del Consiglio, pertanto correva l’obbligo di astensione del membro del consesso comunale.

Dalla riferita circostanza ne consegue l’invalidità della Deliberazione consiliare attesa la carenza del raggiungimento del quorm dei due terzi previsto in ipotesi dallo statuto comunale.
In particolare sottolinea il Consiglio di Stato, che il venir meno del voto del consigliere in posizione di incompatibilità determina il superamento in negativo della soglia dei voti necessari per l’approvazione.

Qualora infatti – come avvenuto nel caso di specie - dall’operazione matematica relativa al calcolo dei due terzi del numero complessivo risulti una cifra decimale (in ipotesi 11,33) dovrà farsi riferimento a quella immediatamente successiva (ovvero 12).
I voti favorevoli alla nomina erano (escluso il Consigliere incompatibile) soltanto 11 e pertanto manca in concreto la maggioranza necessaria per validare la nomina a difensore civico.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 25 marzo 2005
 
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