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Indici della Rassegna

Titolo
Quale è il limite della responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2043 c.c.?
Argomento
Diritto civile
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 14 luglio 2004, n. 13087)
Testo
La Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità degli enti proprietari di strade in relazione ai danni che possono derivare agli utenti a causa delle opere limitrofe all’opera viaria non di loro proprietà.
***

? Fatto
Venivano convenuti in giudizio su iniziativa di una S.p.a. un Comune e l’ANAS.
Lamentava la persona giuridica privata che un suo veicolo era stato danneggiato dalla caduta di alcuni massi prospicenti la strada, chiedeva pertanto il risarcimento dei danni.
I convenuti resistevano deducendo che il sinistro doveva essere collegato allo stato di dissesto idrogeologico della zona e comunque la caduta del materiale proveniva dalla ripa di proprietà di privati posta al di sopra della scarpata di pertinenza comunale.
I primi due gradi si concludevano con esito negativo per la società, il giudizio approdava pertanto innanzi alla Corte di Cassazione.
Resistevano con controricorso l’Anas ed il Comune.


? Diritto
Sottolinea il Giudice di Legittimità come l’art. 14 del Codice della Strada ponga a carico dell’Ente proprietario della strada l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di essa e delle relative pertinenze onde garantirne la sicurezza.
La lettera della legge è chiara, in mancanza di elementi interpretativi di segno diverso sarebbe irragionevole ed arbitrario estenderlo fino a comprendere zone estranee all’opera viaria.
Non condivisibile la tesi secondo cui l’Ente proprietario sarebbe tenuto a vigilare sulle zone circostanti e ad assumere ogni iniziativa anche fuori dall’ambito stradale intesa ad evitare danni agli utenti.
Ancora sul punto, l’art. 30 pone a carico dei proprietari dei fondi adiacenti e dell’Ente proprietario della strada la costruzione o riparazione delle opere di sostegno a seconda che servano rispettivamente per difendere e sostenere i fondi o a garantire la stabilità o conservazione della strada.
Comunque l’art. 31, stessa disposizione normativa, fa obbligo ai proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno o lo scostamento del terreno o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe si debbono intendere le zone di terreno immediatamente sovrastanti o sottostanti la scarpata del corpo stradale.
Dalle considerazioni mosse dalla Suprema Corte ne discende che né al Comune né all’Anas può essere imputato l’obbligo di vigilare ed intervenire su situazioni di pericolo poste al di fuori dei beni di propria pertinenza.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 25 marzo 2005
 
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