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Indici della Rassegna

Titolo
Mutamento della destinazione d'uso, necessità di autorizzazione edilizia
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. 22 novembre 2004, n. 22041)
Testo
La Suprema Corte – in aderenza all’orientamento dei giudici amministrativi (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 maggio 2004, n. 2954) - chiarisce i casi in cui il mutamento di destinazione d’uso di un immobile debba essere supportato dall’autorizzazione edilizia ex artt. 8, 25 e 26, legge 28 febbraio 1985, n. 47.


? Fatto

Nell’ambito dell’esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il promissario acquirente, non ritenendo che la semplice denuncia fatta all’amminuistrazione comunale fosse sufficiente a determinare il mutamento della destinazione d’uso del bene, oggetto del negozio, ha eccepito l’inadempimento dell’altra parte convenendola in giudizio.
Sottolineava, infatti, l’attore che il negozio prevedeva il trasferimento di un bene avente destinazione urbanistico commerciale e non anche artigianale-industriale.

Di contro, parte convenuta sosteneva che, nel caso di specie, non essendo state eseguite modifiche strutturali all’immobile, non sarebbe stato necessario l’ottenimento dell’atto autorizzatorio amministrativo.
Esperiti i primi due gradi di giudizio la questione è arrivata innanzi alla Cassazione.


? Diritto

I Supremi Giudici – chiamati a pronunciarsi incidentalmente sulla questione - sottolineano come rilevanza primaria in materia sia da attribuirsi alle specifiche leggi regionali ed ai regolamenti comunali.

In difetto dovrà farsi riferimento al consolidato quadro normativo e giurisprudenziale (in particolare si veda Corte Costituzionale sent. n. 73/1991) che distingue il caso in cui il mutamento di destinazione d’uso sia caratterizzato:

a) da variazioni essenziali del progetto, comportanti modifiche agli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968;

b) dall’assenza di modifiche strutturali all’immobile;

c) da modifiche strutturali soltanto interne.

Nella prima e nella terza ipotesi sarà necessario il previo ottenimento della concessione, diversamente l’ipotesi b) sarà esclusa da detto regime concessorio, essendo sufficiente una semplice denuncia di inizio attività.

In senso conforme si veda la già citata giurisprudenza amministrativa che richiede l’ottenimento della concessione edilizia qualora il mutamento di destinazione d’uso sia seguito/realizzato tramite lo spostamento delle tramezzature interne all’immobile.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 24 dicembre 2004
 
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