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Indici della Rassegna

Titolo
L'ARAN detta le modalità procedurali da seguire in materia di contrattazione decentrata integrativa nel comparto Regioni ed Autonomie Locali
Argomento
Enti locali
Testo
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha emanato una circolare ove fornisce importanti indicazioni circa le modalità di stipulazione della contrattazione integrativa nel comparto Regioni ed Autonomie locali.

L’intento dichiarato dall'Agenzia è quello di porre fine alle anomalie verificatesi nella definizione e formalizzazione del CCDI.
Pertanto nell'atto pubblicato si indicano in maniera chiara e sintetica gli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare per una corretta, valida e sicuramente efficace attività negoziale a livello decentrato.

Nella Circolare in argomento – di cui di seguito si propone la sintesi delle parti più significative – si procede schematicamente illustrando le diverse fasi che costituiscono la formazione della contrattazione decentrata.
1) Nomina del presidente e dei componenti della delegazione di parte pubblica - Competenze
A carico degli Enti è posto un preliminare adempimento, ovvero la nomina del Presidente e dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica.

2) Elaborazione delle direttive
Il competente organo di direzione politica (Giunta o altro analogo organo), necessariamente ed in via preventiva, formula le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse ed i vincoli, anche e soprattutto, di ordine finanziario.

3) Delegazione di parte sindacale
Costituisce un vero e proprio obbligo quello di invitare alle trattative tutte le organizzazioni sindacali, fermo restando che, osservato tale adempimento, la trattativa può ugualmente procedere ove una sigla, pure formalmente convocata, diserti le riunioni.

4) Piattaforme rivendicative sindacali
Altro aspetto di rilievo riguarda sicuramente la possibilità per il presidente della delegazione di parte pubblica (sulla base degli atti di indirizzo dell'organo di vertice) di convocare la RSU e le delegazioni sindacali per un immediato avvio delle trattative rivolte a definire le regole su aspetti ritenuti particolarmente urgenti a prescindere dalla presentazione della piattaforma (o i ritardi previsti nella sua elaborazione).

5) Svolgimento delle trattative - Firma dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo
Si chiarisce ancora che per la delegazione di parte pubblica la fima dovrà essere apposta dal solo Presidente.
Per la parte sindacale, firmano, ove naturalmente sussista il consenso sul testo, la RSU (soggetto unitario ) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

6) Verifica della compatibilità degli oneri finanziari
Successivamente il presidente della delegazione di parte pubblica trasmette l'ipotesi di accordo, corredata da una specifica relazione tecnico finanziaria al collegio dei revisori (o revisore unico) o al servizio di controllo interno, ove si tratti di ente che non preveda tale tipologia di organo di controllo. Questi devono verificare che gli oneri derivanti dalla applicazione delle clausole del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente. Se il parere non è positivo, il presidente della delegazione pubblica deve riavviare la trattativa.

7) Esame dell'organo di direzione politica e autorizzazione alla sottoscrizione
Il presidente della delegazione di parte pubblica trasmette l’ipotesi di accordo, con il parere del collegio dei revisori, all'organo di direzione politica per la necessaria verifica, anche del rispetto delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo. Se la verifica è positiva, la Giunta autorizza il presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva il contratto decentrato.

8) Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
Ricevuta la autorizzazione della Giunta, il presidente della delegazione convoca tutta la delegazione sindacale (anche i soggetti sindacali che non hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo) per la sottoscrizione formale e definitiva del testo contrattuale.
La sottoscrizione definitiva delle parti negoziali del CCDI, successivamente all'intervenuta autorizzazione dell'organo di indirizzo dell'ente, è un adempimento assolutamente necessario ed indispensabile, ai fini della validità e dell'efficacia del CCDI stesso.
Pertanto, a tal fine, non è sufficiente né può considerarsi un adempimento equivalente alla sottoscrizione, come spesso si è rilevato in sede di analisi dei contratti, né la semplice approvazione da parte della giunta che, con deliberazione, si limita a rendere esecutiva l'ipotesi di accordo sottoposta al suo esame né il mero recepimento del contratto con deliberazione, come accadeva nel precedente regime pubblicistico della legge quadro, n. 93/1983.
La mancanza della indicata sottoscrizione determina l'inesistenza del CCDI, in quanto tale, e quindi la sua assoluta incapacità a produrre legittimamente effetti nella sfera giuridica delle parti.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 01 aprile 2005
 
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