Indici della Rassegna
Titolo
Giurisdizione e competenza: investita della questione l'adunanza plenaria
Abstract
(Consiglio di Stato, ordinanza marzo 2005)
Testo
Le recenti sentenze della Corte Costituzionale nn. 204/04 e 281/04 hanno determinato un innegabile mutamento della disciplina normativa, sostanziale e procedurale, in materia espropriativa.
La Corte con la prima sentenza n. 204/04 ha dichiarato lâillegittimità dellâart. 34 comma 1 D.lgs. 80/98, come sostituito dallâart. 7 lettera b) L. 205/00, per violazione dellâart 103 Cost., nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie avente per oggetto âgli atti, i provvedimenti e i comportamentiâ anziché âgli atti e i provvedimentiâ delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparate in materia di urbanistica ed edilizia.
Con la successiva sentenza la Corte Costituzionale ha invece dichiarato la illegittimità costituzionale dellâart 34, commi 1 e 2, nella parte in cui, eccedendo i limiti della delega conferita con lâart.11 comma 4 L.59/97, âistituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali comprese quelle relative al risarcimento dei danni".
La Giurisprudenza antecedente le suddette pronunce delle Consulta aveva raggiunto un consolidato orientamento di devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di occupazione appropriativa, caratterizzata da una efficace dichiarazione di pubblica utilità , e alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni concernenti lâoccupazione usurpativa qualificata come meri comportamenti.
Con ordinanza n. 1109 del 17 marzo 2005, il Consiglio di Stato, dopo aver analizzato lâorientamento giurisprudenziale degli ultimi anni in merito alla ripartizione di giurisdizione in materia espropriativa, ha ritenuto di dover rimettere allâAdunanza Plenaria del Cds la questione relativa ai âcomportamenti della P.A.â al fine di una sua corretta interpretazione.
I Giudici di Palazzo Spada, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 /94, hanno quindi ravvisato lâopportunità di stabilire se tutta lâattività materiale posta in essere dallâamministrazione pubblica possa essere ricondotta alla nozione di âcomportamentoâ che secondo la sentenza della Corte Costituzionale rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, o se questa comprenda solo quellâattività materiale che non sia lâeffetto dellâesecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che non sia riconducibile neppure mediatamente allâesercizio del potere autoritativo della p.a..
Lâattesa pronuncia dellâAdunanza Plenaria costituirà certamente un fondamentale strumento per la corretta interpretazione della normativa vigente in merito al riparto di giurisdizione in materia espropriativa.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 01 aprile 2005
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