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Indici della Rassegna

Titolo
Giurisdizione e competenza: investita della questione l'adunanza plenaria
Argomento
Espropri
Abstract
(Consiglio di Stato, ordinanza marzo 2005)
Testo
Le recenti sentenze della Corte Costituzionale nn. 204/04 e 281/04 hanno determinato un innegabile mutamento della disciplina normativa, sostanziale e procedurale, in materia espropriativa.

La Corte con la prima sentenza n. 204/04 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34 comma 1 D.lgs. 80/98, come sostituito dall’art. 7 lettera b) L. 205/00, per violazione dell’art 103 Cost., nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie avente per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti“ anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparate in materia di urbanistica ed edilizia.

Con la successiva sentenza la Corte Costituzionale ha invece dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art 34, commi 1 e 2, nella parte in cui, eccedendo i limiti della delega conferita con l’art.11 comma 4 L.59/97, “istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali comprese quelle relative al risarcimento dei danni".

La Giurisprudenza antecedente le suddette pronunce delle Consulta aveva raggiunto un consolidato orientamento di devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di occupazione appropriativa, caratterizzata da una efficace dichiarazione di pubblica utilità, e alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni concernenti l’occupazione usurpativa qualificata come meri comportamenti.

Con ordinanza n. 1109 del 17 marzo 2005, il Consiglio di Stato, dopo aver analizzato l’orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni in merito alla ripartizione di giurisdizione in materia espropriativa, ha ritenuto di dover rimettere all’Adunanza Plenaria del Cds la questione relativa ai “comportamenti della P.A.” al fine di una sua corretta interpretazione.

I Giudici di Palazzo Spada, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 /94, hanno quindi ravvisato l’opportunità di stabilire se tutta l’attività materiale posta in essere dall’amministrazione pubblica possa essere ricondotta alla nozione di “comportamento” che secondo la sentenza della Corte Costituzionale rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, o se questa comprenda solo quell’attività materiale che non sia l’effetto dell’esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che non sia riconducibile neppure mediatamente all’esercizio del potere autoritativo della p.a..

L’attesa pronuncia dell’Adunanza Plenaria costituirà certamente un fondamentale strumento per la corretta interpretazione della normativa vigente in merito al riparto di giurisdizione in materia espropriativa.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 01 aprile 2005
 
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