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Indici della Rassegna

Titolo
La comunicazione via fax determina la piena conoscenza del provvedimento
Argomento
Notificazioni
Abstract
(Tar Sardegna, sentenza marzo 2005)
Testo
Con la sentenza in rassegna, il Tar Sardegna ha ribadito l’efficacia della comunicazione a mezzo fax del provvedimento amministrativo ai fini del computo dei termini per impugnare di cui all’art. 21 comma 1 L. 1034/1971, pervenendo alle medesime conclusioni del Tar Lazio che si era già precedentemente espresso sul punto.

Il fax è un mezzo di comunicazione che garantisce certezza della ricezione del messaggio da parte del destinatario nel momento in cui il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta correttamente senza che il mittente debba fornire ulteriore prova.

La normativa più recente consente un uso generalizzato del fax nel corso dell’istruttoria sia per istanze e dichiarazioni da parte dei privati sia per l’attività stessa dell’ente.

Del resto, ai sensi dell’art. 43 comma 6 DPR 445/00, “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere eseguita da quella del documento originale".

I Giudici amministrativi, nel caso di specie, hanno reputato irricevibile il ricorso giurisdizionale nel caso in cui il provvedimento sia stato comunicato dalla P.A. all’interessato a mezzo fax e l’impugnazione sia stata notificata all’Amministrazione oltre il termine decadenziale di cui all’art. 21 L. 1034/71.

Il Tar ha ritenuto che si ha piena conoscenza del provvedimento quando l’interessato è consapevole del contenuto essenziale dell’atto e della sua lesività, fatta salva la possibilità di proporre i motivi aggiunti una volta acquisita integralmente tutta la documentazione e nel caso in cui emergano elementi ulteriori.

I Giudici hanno inoltre ravvisato che il riconoscimento dell’errore scusabile, per omessa indicazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere, non può essere automatico ma solo in quei casi in cui siano incerti gli strumenti di tutela da parte del destinatario dell’atto.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 01 aprile 2005
 
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