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Indici della Rassegna

Titolo
E' legittimo il provvedimento di diniego di installazione di insegne pubblicitarie sebbene siano state rilasciate precedenti autorizzazioni provvisorie
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Umbria, Sentenza marzo 2005)
Testo
Il giudice amministrativo umbro chiarisce i rapporti tra la disciplina relativa alla pubblicità tramite insegne e quella posta a tutela del decoro urbano.

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Il Fatto
Dal mese di settembre 1999 fino al 2003 un Comune (previa formale autorizzazione della locale sopraintendenza) ha consentito, con singoli e reiterati provvedimenti temporanei, l’installazione sulla facciata di un edificio del centro storico di un esteso telone contenente un messaggio pubblicitario.
Proposta istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione definitiva, il Comune esprimeva il proprio diniego rilevando che l’insegna in questione alterava il contesto storico ambientale ove la strada era inserita.

L’istante proponeva ricorso tanto avverso il provvedimento di diniego che avverso quello espresso dall’U.O. Concessioni Edilizie ai sensi del D.Lgs n. 490/1999 (richiamato per relationem nel primo provvedimento) rilevando la violazione del principio costituzionale di cui all’art. 41, la contraddittorietà dei provvedimenti adottati nonché la violazione della normativa relativa ai beni culturali e ambientali (D.Lgs n. 490/1999) con conseguenti dubbi circa la motivazione del provvedimento che faceva riferimento tanto alla ultima citata normativa che a quella di cui all’art. 23 del Codice della Strada.
Si costituiva in giudizio la P.A.

Il Diritto
Il Tar, malgrado inizialmente avesse accolto l’istanza cautelare proposta dal privato, ha respinto il ricorso.

Difatti, ritiene il giudice amministrativo che l’aver precedentemente ottenuto dei provvedimenti autorizzativi provvisori non rende contraddittorio il successivo diniego.


Si tratta in ipotesi di due richieste diverse.

Inizialmente il privato richiedeva una autorizzazione provvisoria mentre successivamente una definitiva con conseguente sacrificio permanente dell’interesse ambientale e monumentale della città che pertanto in concreto non era giustificabile.
Da ciò quindi l’assenza di elementi di dissonanza/contraddittorietà nei provvedimenti dell’Ente locale.

Altresì ritiene il giudice come infondata sarebbe anche la censura relativa alla violazione dell’art. 41 Cost. essendo necessario contemperare nella vicenda pure altri interessi dotati di pari rango, ovvero quelli relativi alla tutela dei beni culturali.

Ancora il Collegio sottolinea come, sebbene la normativa relativa al codice della strada e quella inerente la tutela dei beni culturali siano ispirate da finalità seppur diverse, contengono - in relazione al caso di specie - prescrizioni e divieti del tutto omogenei e convergenti tra loro, in quanto mirate alle necessità di assicurare la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche ovvero la tutela di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 08 aprile 2005
 
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