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Indici della Rassegna

Titolo
Necessaria la demarcazione delle competenze tra organi ai fini della legittimità del provvedimento
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Campania, Napoli, sentenza marzo 2005)
Testo
Si ritorna sull’argomento dell’incompetenza funzionale degli organi amministrativi per segnalare che il giudice territoriale, con una sentenza di carattere innovativo, ha sottolineato la necessità, a tutela della legittimità del procedimento, di osservare la scelta politica della ferma demarcazione delle competenze tra organi.

Il Tar ha censurato l’atto amministrativo emesso dal segretario/direttore generale, per incompetenza, con riferimento sia al D.Lg.vo 267/2000, che alla normativa di cui alla legge 109/1994, che alla disposizione di gara.

A parte, quindi, la previsione del procedimento e quindi la violazione della lex specialis, è rilevante il percorso motivazionale laddove si vada a richiamare la norma della legge 109/1994 che riconosce solo al responsabile del procedimento la scelta dei soggetti cui affidare incarichi di progettazione.

Né può riconoscersi un potere sostitutivo del direttore Generale avverso ipotetici comportamenti omissivi sia per il chiaro dettato del citato testo unico, che del D.Leg.vo 165/2001.

Infatti, laddove l’omissione sia tale da imporre l’intervento di altro organo, la disposizione dell’art. 14 del decreto legislativo, prevede la nomina del commissario ad acta e non l’avocazione del superiore gerarchico.

Ma, detta disposizione, che comunque non consentirebbe l’intervento del direttore, non è applicabile agli enti locali atteso che è carente la gerarchia delle funzioni essendo l’organizzazione locale caratterizzata da autonomia delle sfere di competenza.

Né ai sensi del T.U. è riconosciuto al direttore una posizione gerarchia rispetto ai dirigenti, ma solo di mero coordinamento.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 08 aprile 2005
 
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