Indici della Rassegna
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità : necessità dell'avviso dell'avvio del procedimento
Abstract
(Tar Sardegna, Sentenza marzo 2005)
Testo
Il TAR Sardegna puntualizza un rilevante aspetto della riforma della legge 241/1990 in relazione alla materia delle espropriazione di pubblica utilità sottolineando la necessità che lâEnte comunque dia comunicazione dellâavvio del procedimento.
***
Il Fatto
Nel proporre gravame innanzi al competente TAR, lamentano i ricorrenti che lâAmministrazione comunale, nel ridefinire lâassetto viario, non coinvolgendo i proprietari dellâarea espropriata nel momento anteriore allâoccupazione (ovvero nella fase antecedente allâapprovazione del progetto definitivo ed esecutivo, con la conseguente ivi contenuta dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità ), non ha garantito agli stessi la possibilità di presentare memorie ed osservazioni, con possibile proposta di soluzioni alternative.
Per i ricorrenti il contegno segnalato si porrebbe pertanto in contrasto con le generali disposizioni relative al procedimento.
Il Diritto
Il Tar adito ha ritenuto fondate le censure mosse dalla parte privata.
Lâarticolata motivazione dei giudici amministrativi procede premettendo generali ed ormai consolidate considerazioni in tema di procedimento espropriativo ovvero rilevando come in tale sede il soggetto leso deve avere la possibilità di essere edotto anticipatamente in ordine alle modalità esecutive di realizzazione dellâopera pubblica ossia in un momento determinante per la scelta da parte della P.A. in merito alle concrete modalità di esecuzione delle opere.
Quanto sopra sarebbe condizione indispensabile per garantire una reale forma di collaborazione tra privato e cittadino.
Altro aspetto della sentenza in analisi che merita attenzione è sicuramente quello relativo allâapplicabilità della novellata legge 241/1990 nellâambito della procedura dâesproprio.
In particolare sottolinea il Collegio che lâart. 21 - octies, 2° comma della menzionata disposizione (introdotto dalla legge 15/2005) impone dei limiti al potere di annullamento in sede giurisdizionale in presenza di violazione delle norme sul procedimento, in ipotesi di atti vincolati ovvero qualora sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Rileva il TAR che nel caso di specie la nuova previsione (prima parte del secondo comma dellâart. 21 octies) non risulta essere applicabile poiché il provvedimento direttamente lesivo della posizione soggettiva fatta valere dai ricorrenti, avente ad oggetto lâassetto viario, ha natura discrezionale, pur essendo stati impiegati atti (quali lâoccupazione) che rispetto allâapprovazione hanno natura vincolata.
Ancora, la seconda parte del citato comma chiarisce come in ipotesi di mancato avviso dellâavvio del procedimento (anche di atti c.d. discrezionali) lâamministrazione possa evitare lâannullamento dimostrando, in giudizio, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello adottato.
In conclusione, quindi, secondo la pronuncia esaminata, nellâambito della procedura ablativa la scelta della P.A. di modificare lâassetto viario della città non può che essere considerata atto discrezionale anche se importa lâadozione di successivi atti vincolati.
Pertanto nellâipotesi in cui lâEnte, che non ha dato il prescritto avviso, volesse evitare la censura giurisdizionale dovrebbe dimostrarne lâinutilità .
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 08 aprile 2005
Valuta questa Pagina stampa