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Indici della Rassegna

Titolo
Espropriazione per pubblica utilità: necessità dell'avviso dell'avvio del procedimento
Argomento
Espropri
Abstract
(Tar Sardegna, Sentenza marzo 2005)
Testo
Il TAR Sardegna puntualizza un rilevante aspetto della riforma della legge 241/1990 in relazione alla materia delle espropriazione di pubblica utilità sottolineando la necessità che l’Ente comunque dia comunicazione dell’avvio del procedimento.
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Il Fatto
Nel proporre gravame innanzi al competente TAR, lamentano i ricorrenti che l’Amministrazione comunale, nel ridefinire l’assetto viario, non coinvolgendo i proprietari dell’area espropriata nel momento anteriore all’occupazione (ovvero nella fase antecedente all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, con la conseguente ivi contenuta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità), non ha garantito agli stessi la possibilità di presentare memorie ed osservazioni, con possibile proposta di soluzioni alternative.
Per i ricorrenti il contegno segnalato si porrebbe pertanto in contrasto con le generali disposizioni relative al procedimento.

Il Diritto
Il Tar adito ha ritenuto fondate le censure mosse dalla parte privata.
L’articolata motivazione dei giudici amministrativi procede premettendo generali ed ormai consolidate considerazioni in tema di procedimento espropriativo ovvero rilevando come in tale sede il soggetto leso deve avere la possibilità di essere edotto anticipatamente in ordine alle modalità esecutive di realizzazione dell’opera pubblica ossia in un momento determinante per la scelta da parte della P.A. in merito alle concrete modalità di esecuzione delle opere.
Quanto sopra sarebbe condizione indispensabile per garantire una reale forma di collaborazione tra privato e cittadino.

Altro aspetto della sentenza in analisi che merita attenzione è sicuramente quello relativo all’applicabilità della novellata legge 241/1990 nell’ambito della procedura d’esproprio.

In particolare sottolinea il Collegio che l’art. 21 - octies, 2° comma della menzionata disposizione (introdotto dalla legge 15/2005) impone dei limiti al potere di annullamento in sede giurisdizionale in presenza di violazione delle norme sul procedimento, in ipotesi di atti vincolati ovvero qualora sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Rileva il TAR che nel caso di specie la nuova previsione (prima parte del secondo comma dell’art. 21 octies) non risulta essere applicabile poiché il provvedimento direttamente lesivo della posizione soggettiva fatta valere dai ricorrenti, avente ad oggetto l’assetto viario, ha natura discrezionale, pur essendo stati impiegati atti (quali l’occupazione) che rispetto all’approvazione hanno natura vincolata.

Ancora, la seconda parte del citato comma chiarisce come in ipotesi di mancato avviso dell’avvio del procedimento (anche di atti c.d. discrezionali) l’amministrazione possa evitare l’annullamento dimostrando, in giudizio, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello adottato.

In conclusione, quindi, secondo la pronuncia esaminata, nell’ambito della procedura ablativa la scelta della P.A. di modificare l’assetto viario della città non può che essere considerata atto discrezionale anche se importa l’adozione di successivi atti vincolati.
Pertanto nell’ipotesi in cui l’Ente, che non ha dato il prescritto avviso, volesse evitare la censura giurisdizionale dovrebbe dimostrarne l’inutilità.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 08 aprile 2005
 
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