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Indici della Rassegna

Titolo
Le pertinenze non sono autonomamente tassabili ai fini ICI
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza marzo 2005)
Testo
La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha precisato che non è condivisibile la tesi sostenuta da un Comune in base alla quale sarebbe prevista l'autonoma tassazione delle un'area di pertinenza sul presupposto dell'autonomo censimento delle stesse al catasto.
Quando si tratta, infatti, di un fabbricato non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto.

Vengono chiariti, nella medesima pronuncia, i criteri per stabilire quando ricorre il vincolo pertinenziale ai fini dell'esclusione della particella dalla tassazione ICI attraverso il richiamo dell'art. 817 c.c. ai sensi del quale costituisce pertinenza qualunque bene "destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra
cosa", dovendo esistere, pertanto, ai fini del vincolo pertinenziale, una precisa destinazione da parte del proprietario.

In base all'art. 2, D.Lgs. 504/92 per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta al catasto edilizio urbano e viene considerata parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza.

L'area fabbricabile, distintamente iscritta al catasto, dovrebbe essere, pertanto, autonomamente soggetta all'ICI fino a quando non viene accorpata al fabbricato, perchè solo in quel momento può essere considerata "parte integrante del fabbricato".

La Suprema Corte, per contro, sulla scorta dei principi suindicati "fonda la qualifica di pertinenza sul criterio fattuale, e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, senza che rilevi l'avvenuto frazionamento catastale dell'area, ovvero la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato".
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 08 aprile 2005
 
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