Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
La patente di servizio per la polizia locale
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Circolare n. M/2413-3 del 1 marzo 2005)
Testo
Con la circolare ministeriale n. M/2413-3 sono stati chiariti alcuni aspetti della procedura di richiesta e di rilascio della patente di servizio per il personale della Polizia locale come disciplinato dal Decreto ministeriale n. 246/04.

Quest’ultimo provvedimento si propone di adeguare la disciplina del rilascio della patente di servizio alle modifiche introdotte nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dalla legge 1 agosto 2004 n. 284.

Dalla circolare esplicativa del ministero dell’Interno, sono evidenziate alcune importanti novità in merito al rilascio della patente di servizio, tra cui, la verifica dei requisiti richiesti, l’iter della fase istruttoria, le modalità di stampa e rilascio del documento nonché le cause di sospensione e revoca della patente stessa.

Preliminarmente si segnala che sono previste due tipi di abilitazione, una per la guida di motoveicoli e ciclomotori, l’altra per la guida di autoveicoli e ciclomotori.

L’art. 1 del DM 246/04 specifica che la patente di servizio è rilasciata per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o dei veicoli nella disponibilità dell’amministrazione utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali dell’ente di appartenenza.

Per gli appartenenti al corpo di polizia locale la patente di servizio è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il personale presta servizio laddove i soggetti interessati abbiano precisi requisiti:

1. siano titolari di patente di guida ai sensi dell’art. 116 del Cds;

2. esercitino attività di servizio presso una P.A.;

3. siano in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza;

4. abbiano superato il corso di qualificazione oppure all’entrata in vigore del regolamento abbiano svolto funzioni di polizia stradale negli ultimi 3 anni e siano stati assegnati in modo continuativo all’espletamento dei compiti di polizia stradale.

Le province e i comuni interessati provvederanno all’istruttoria necessaria per il rilascio del titolo abilitativo conservando tutti gli atti e i relativi documenti.

In ultimo, si segnale che la patente di servizio è soggetta a sospensione e revoca da parte dell’autorità che l’ha rilasciata in tutti i casi previsti per le violazioni del Cds che comportino analoghe sanzioni e anche in caso di incidenti con danni a cose e persone dovuti ad imperizia e negligenza.


Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 15 aprile 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa