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Indici della Rassegna

Titolo
Commissione giudicatrice: poteri di chiarimenti, il termine assegnato è meramente sollecitatorio
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 novembre 2004, n. 7758)
Testo
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
POTERI DI CHIARIMENTI
IL TERMINE ASSEGNATO È MERAMENTE SOLLECITATORIO

Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 novembre 2004 n. 7758

Riferimenti normativi:
- Legge 109/1994

Richiamando la pacifica giurisprudenza della perentorietà del solo termine di cui all’art. 10, comma 1 quater della legge 109/1994 (alla sola ipotesi della riprova della capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria del 10% delle imprese offerenti) il giudice amministrativo ha riformato la sentenza del tribunale locale.

Già in precedenza la sezione VI si era espressa nel reputare che l’assegnazione di un termine per fornire chiarimenti ed integrare la carente documentazione sta a codificare un ordinario modo di procedere volto a “far prevalere (nei limiti e nel rispetto della par condicio) la sostanza sulla forma, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della richiesta capacità”.

Con la sentenza del 16 giugno 2003 n. 3358 della stessa sezione V, richiamata dall’attuale pronunciamento si era pervenuti a considerare che il termine fissato dall’amministrazione è sollecitatorio o perentorio laddove la stessa decida di così qualificarlo.

Da detta impostazione interpretativa discende che l’amministrazione, valutati gli interessi pubblici reputati prevalenti, può consentire l’integrazione della documentazione o la sua correzione per agevolare la prova del possesso dei requisiti richiesti.

Quando la commissione risulti in possesso di documenti tali da far presumere una incompletezza della domanda nei limiti del riconoscibile, l’ente non è titolare della mera facoltà, ma ha l’obbligo di offrire al concorrente già prescelto, di provvedere alle idonee integrazioni correttive chiedendo i necessitati chiarimenti.
Di talchè è illegittimo il comportamento della commissione che, in possesso della documentazione divergente dalla dichiarazione resa, ha omesso di richiedere interventi e delucidazioni, precludendo “la possibilità di rimediare all’errore nella trasmissione, omissione che incide sui criteri di scelta”.

[a cura dell'Avv. Maria Teresa Stringola]
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 10 dicembre 2004
 
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