Indici della Rassegna
Titolo
Commissione giudicatrice: poteri di chiarimenti, il termine assegnato è meramente sollecitatorio
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 novembre 2004, n. 7758)
Testo
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
POTERI DI CHIARIMENTI
IL TERMINE ASSEGNATO Ã MERAMENTE SOLLECITATORIO
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 novembre 2004 n. 7758
Riferimenti normativi:
- Legge 109/1994
Richiamando la pacifica giurisprudenza della perentorietà del solo termine di cui allâart. 10, comma 1 quater della legge 109/1994 (alla sola ipotesi della riprova della capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria del 10% delle imprese offerenti) il giudice amministrativo ha riformato la sentenza del tribunale locale.
Già in precedenza la sezione VI si era espressa nel reputare che lâassegnazione di un termine per fornire chiarimenti ed integrare la carente documentazione sta a codificare un ordinario modo di procedere volto a âfar prevalere (nei limiti e nel rispetto della par condicio) la sostanza sulla forma, orientando lâazione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della richiesta capacità â.
Con la sentenza del 16 giugno 2003 n. 3358 della stessa sezione V, richiamata dallâattuale pronunciamento si era pervenuti a considerare che il termine fissato dallâamministrazione è sollecitatorio o perentorio laddove la stessa decida di così qualificarlo.
Da detta impostazione interpretativa discende che lâamministrazione, valutati gli interessi pubblici reputati prevalenti, può consentire lâintegrazione della documentazione o la sua correzione per agevolare la prova del possesso dei requisiti richiesti.
Quando la commissione risulti in possesso di documenti tali da far presumere una incompletezza della domanda nei limiti del riconoscibile, lâente non è titolare della mera facoltà , ma ha lâobbligo di offrire al concorrente già prescelto, di provvedere alle idonee integrazioni correttive chiedendo i necessitati chiarimenti.
Di talchè è illegittimo il comportamento della commissione che, in possesso della documentazione divergente dalla dichiarazione resa, ha omesso di richiedere interventi e delucidazioni, precludendo âla possibilità di rimediare allâerrore nella trasmissione, omissione che incide sui criteri di sceltaâ.
[a cura dell'Avv. Maria Teresa Stringola]
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 10 dicembre 2004
Valuta questa Pagina stampa