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Titolo
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: introduzione e/o esclusione di parametri di valutazione
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 29 novembre 2004, n. 7784)
Testo
La pronuncia del Supremo Consesso Amministrativo chiarisce la natura (parzialmente esemplificativa) dellâelencazione di cui allâart. 21 della legge Merloni.
? Fatto
Una ditta, risultata non vincitrice nella procedura di gara pubblica, proponeva impugnazione avverso la determinazione di aggiudicazione emanata dalla stazione appaltante. Respinto in primo grado il ricorso, veniva proposto appello fondato su diversi motivi di censura, tra i quali anche il mancato inserimento nel bando di uno dei specifici parametri contenuti nellâart. 21 legge n. 109/1994, ovvero la valutazione del costo di utilizzazione e manutenzione dellâopera.
? Diritto
Il tema di discussione del giudizio dâappello si è pertanto esteso anche alla particolare natura dellâelencazione prevista nella disposizione di cui allâart. 21 legge 109/1994.
Secondo la parte processuale, il diritto comunitario e la normativa interna sarebbero chiarissimi nel lasciare discrezionalità allâamministrazione aggiudicatrice in tema di fissazione/determinazione degli elementi alla cui stregua valutare lâofferta economicamente più vantaggiosa.
La sezione giurisdizionale, investita della decisione del ricorso â nel prendere posizione sulla questione - ritiene opportuno ricondurre la norma in questione allâambito comunitario da cui trascende.
In particolare, precisa il collegio che la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione dellâofferta economicamente più vantaggiosa, oltre a quelli legislativamente stabiliti dallâart. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è rimessa alla valutazione discrezionale dellâamministrazione appaltante e va fatta tenendo conto della distinzione tra elementi e parametri di valutazione autonomamente inseriti.
Tale discrezionalità , stante la natura esemplificativa dellâelencazione, può pertanto esercitarsi prevedendo elementi di valutazione ulteriori oltre a quelli indicati, ma non anche nel senso di sottrarre uno o più elementi di valutazione espressamente previsti dalla norma.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 24 dicembre 2004
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