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Indici della Rassegna

Titolo
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: introduzione e/o esclusione di parametri di valutazione
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 29 novembre 2004, n. 7784)
Testo
La pronuncia del Supremo Consesso Amministrativo chiarisce la natura (parzialmente esemplificativa) dell’elencazione di cui all’art. 21 della legge Merloni.


? Fatto
Una ditta, risultata non vincitrice nella procedura di gara pubblica, proponeva impugnazione avverso la determinazione di aggiudicazione emanata dalla stazione appaltante. Respinto in primo grado il ricorso, veniva proposto appello fondato su diversi motivi di censura, tra i quali anche il mancato inserimento nel bando di uno dei specifici parametri contenuti nell’art. 21 legge n. 109/1994, ovvero la valutazione del costo di utilizzazione e manutenzione dell’opera.


? Diritto
Il tema di discussione del giudizio d’appello si è pertanto esteso anche alla particolare natura dell’elencazione prevista nella disposizione di cui all’art. 21 legge 109/1994.
Secondo la parte processuale, il diritto comunitario e la normativa interna sarebbero chiarissimi nel lasciare discrezionalità all’amministrazione aggiudicatrice in tema di fissazione/determinazione degli elementi alla cui stregua valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La sezione giurisdizionale, investita della decisione del ricorso – nel prendere posizione sulla questione - ritiene opportuno ricondurre la norma in questione all’ambito comunitario da cui trascende.
In particolare, precisa il collegio che la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a quelli legislativamente stabiliti dall’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione appaltante e va fatta tenendo conto della distinzione tra elementi e parametri di valutazione autonomamente inseriti.

Tale discrezionalità, stante la natura esemplificativa dell’elencazione, può pertanto esercitarsi prevedendo elementi di valutazione ulteriori oltre a quelli indicati, ma non anche nel senso di sottrarre uno o più elementi di valutazione espressamente previsti dalla norma.

Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 24 dicembre 2004
 
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