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Indici della Rassegna

Titolo
Se il cantiere occupa il suolo pubblico con macchinari e materiali edili è responsabile solo l'impresa e non anche il proprietario dell'immobile
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza marzo 2005)
Testo

? Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso al G.d.P. per l'annullamento del verbale di contestazione con il quale il sindaco del Comune aveva rilevato la violazione dell'art. 21 C.d.S. per avere, in qualità di proprietario dell'immobile, ove erano in corso lavori di ristrutturazione, occupato 25 mq di suolo pubblico con mezzi e materiali edili, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Il ricorrente, in merito alla violazione della norma codicistica e alla conseguente sanzione amministrativa comminatagli, sosteneva la sua estraneità.

Il proprietario dell'immobile riteneva, infatti, sussistere l'esclusiva responsabilità dell'impresa incaricata dei lavori che, scaduta l'autorizzazione amministrativa, non aveva provveduto a liberare le aree pubbliche dai materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

L'amministrazione comunale, per contro, sosteneva, ai sensi dell'art. 6, L. 689/81, la responsabilità solidale del proprietario dell'immobile in cui erano stati realizzati i lavori per violazione del dovere di vigilanza su quanto accade nelle aree di sua proprietà.


? Il Principio

Approdata la questione innanzi alla Suprema Corte, quest'ultima, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto di dover sostenere la posizione del ricorrente.

Precisano, infatti, i giudici che l'art. 21 C.d.S. disciplina la fattispecie relativa a depositi sulle strade e loro pertinenze, quand'anche finalizzati alla realizzazione di lavori o opere, senza la preventiva autorizzazione o concessione dell'ente pubblico competente.

Detto illecito amministrativo può essere commesso da chiunque e, nel caso in esame, era stato contestato al titolare dell'impresa e al proprietario dell'immobile ai sensi dell'art. 6, L. 689/81.

Orbene, sostengono i giudici che nella fattispecie de qua non è consentita l'estensione della responsabilità soggettiva, ai sensi della citata norma, atteso che essa esige uno stretto legale di strumentalità tra la cosa altrui e la commissione dell'illecito.
Il caso esaminato deve essere ricondotto, invece, ad un legame di mera occasionalità.

Inoltre, l'art. 6, L. 689/81, per come formulato, non è suscettibile di interpretazioni che estendano l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate perchè vi sarebbe
palese violazione del principio della "riserva di legge" fissato dall'art. 1 della stessa legge.

Per le motivazione testè esposte il proprietario dell'immobile, nella fattispecie in esame, è da considerarsi del tutto estraneo all'illecito posto in essere dall'impresa edile.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 15 aprile 2005
 
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