Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Non sussiste "infortunio in itinere" se il pubblico dipendente cade dalle scale condominiali mentre si reca al lavoro
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Lazio, sentenza aprile 2005)
Testo

? Il fatto

Una dipendente comunale, uscita dalla propria abitazione per recarsi al lavoro, nello scendere le scale condominiali, cadeva riportando gravi lesioni.
L'infortunata presentava, quindi, al Comune, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per l'accaduto.

Il comune rigettava la domanda della ricorrente reputando non sussistere l'infortunio in itinere per essersi, l'incidente, verificato nell'abitazione e non sulla pubblica via.

La dipendente comunale presentava, quindi, ricorso.

? La decisione

I giudici amministrativi, con la sentenza in epigrafe, hanno ritenuto di dover sostenere la tesi del Comune. "Le scale condominiali - precisa il Collegio - fanno parte, per definizione, oltre che per la natura stessa dei luoghi, del concetto di abitazione in senso lato".

Le scale dell'immobile sono riconducibili al condominio a titolo di comune proprietà privata e riferite pro-quota ai singoli appartamenti. Sono, pertanto, inscindibili dalle singole proprietà individuali in quanto si configurano quali beni di uso o di godimento.


? Il principio

Il rischio generico della "strada" è costituito, nell'infortunio in itinere, unicamente dal percorso stradale che consiste nella distanza che il dipendente è tenuto a coprire per recarsi al luogo di lavoro ed è caratterizzato dalle ordinarie vie di comunicazione che mettono in collegamento l'edificio, cui fa parte la casa di abitazione e il luogo ove presta l'attività lavorativa.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 22 aprile 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa