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Indici della Rassegna

Titolo
Necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento e diniego dell'autorizzazione sanitaria riguardo ad un locale commerciale contrastante con la normativa edilizia
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza aprile 2005)
Testo
Il Supremo Collegio amministrativo affronta alcuni rilevanti temi inerenti la legge 241/1990 e l’agibilità di aree destinate ad attività commerciale.
***

? Il Fatto

Nell’ambito di un complesso contenzioso instaurato tra privati ed un comune toscano venivano censurati, tra gli altri, i dinieghi dell’Ente locale relativi alla autorizzazione sanitaria necessaria per avviare un’attività commerciale.

In primo grado il TAR respingeva – per diversi motivi - i 4 gravami proposti, affrontando – con esito negativo per i ricorrenti – le questioni relative all’art. 7 legge 241/1990 ovvero alla necessità dell’avviso dell’inizio del procedimento in presenza di procedure promosse su iniziativa di parte ed ancora circa la possibilità di autorizzare l’attività commerciale in immobili difformi dalla disciplina urbanistica.
I privati hanno promosso appello innanzi al Consiglio di Stato.


? Il Diritto

Ritiene il Supremo consesso amministrativo che la soluzione giuridica fornita dal collegio di primo grado vada condivisa.

La dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 sarebbe insussistente atteso che nel caso di specie essendo la procedura promossa su iniziativa di parte la comunicazione dell’avvio non è da ritenersi necessaria.

Pienamente legittimo il contegno del Comune che ha avviato la procedura da cui è scaturito il diniego senza procedere alle formalità di cui alla legge sul procedimento.

Ancora, riguardo al diniego dell’autorizzazione sanitaria per l’espletamento dell’attività commerciale motivato in base all’assenza dei necessari presupposti urbanistici, pienamente legittima la decisione del TAR.

Difatti – sottolinea il Consiglio di Stato – "una volta consolidatosi il carattere abusivo delle opere e la necessità, quindi, della loro rimozione ... deve ritenersi che correttamente sia stato espletato il diniego".

Altresì legittima e congrua la motivazione in riferimento ad aspetti edilizio-urbanistici piuttosto che sanitari.
In ipotesi, assumendo primario rilievo l’esigenza dell’Ente locale di preservare l’interesse paesaggistico, l’autorizzazione rilasciata dalla ASL perde conseguentemente rilevanza.

L’operato della P.A. non può svolgersi disgiuntamente in ragione dei diversi Settori ma bensì deve essere coordinato e svolto coerentemente.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 22 aprile 2005
 
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