Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Presupposti per la revoca del contributo concesso
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza 30 marzo 2005)
Testo
In ipotesi di contributi e finanziamenti, dopo l’emanazione del provvedimento di assegnazione, il beneficiario può agire davanti al Giudice ordinario laddove la P.A. non proceda all’erogazione per motivi attinenti l’inosservanza degli obblighi assunti da esso privato e condizionanti l’adempimento della pubblica amministrazione.

La eventuale revoca dei benefici, infatti, può trovare la propria legittima ragione solo nell’inadempimento delle obbligazioni imposte al beneficiario e nella verifica dell’esigibilità del credito.

Laddove - e nelle ipotesi in cui - invece, alla P.A. sia attribuito un potere di autotutela può procedersi all’adozione di atti di annullamento, solo se siano accertati vizi di legittimità, o di revoca, se intervengono situazioni di contrasto originario con l’interesse pubblico.

Nello specifico, si è ritenuto che il rapporto che intercorre tra il beneficiario e l’amministrazione erogatrice dopo il riconoscimento del diritto al finanziamento si pone in posizione di parità, con conseguente incapacità della parte pubblica di assumere posizioni autoritative.
Di talchè, all’esito positivo dell’esame della regolarità dell’adempimento dell’obbligazione assunta deve necessitatamene seguire l’erogazione del contributo.

L’obbligazione che la P.A. ha assunto (erogazione del finanziamento) trova rispondenza nella speculare obbligazione imposta al privato (seppur unilateralmente prestabilita dal soggetto pubblico) riconducendosi la fattispecie ad un rapporto squisitamente negoziale in cui le posizioni delle parti hanno carattere di equivalenza.

Conseguentemente non può riconoscersi alla P.A. alcun potere di revisione del rapporto sinallagmatico adducendo vizi di legittimità dell’originario provvedimento concessorio ovvero un difforme apprezzamento discrezionale della situazione che aveva indotto alla concessione del finanziamento.

Atti di rideterminazione e riduzione del contributo possono trovare giusto, corretto e legittimo supporto solo nell’accertata violazione dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal privato nel corso del rapporto.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 22 aprile 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa