Indici della Rassegna
Titolo
Presupposti per la revoca del contributo concesso
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza 30 marzo 2005)
Testo
In ipotesi di contributi e finanziamenti, dopo lâemanazione del provvedimento di assegnazione, il beneficiario può agire davanti al Giudice ordinario laddove la P.A. non proceda allâerogazione per motivi attinenti lâinosservanza degli obblighi assunti da esso privato e condizionanti lâadempimento della pubblica amministrazione.
La eventuale revoca dei benefici, infatti, può trovare la propria legittima ragione solo nellâinadempimento delle obbligazioni imposte al beneficiario e nella verifica dellâesigibilità del credito.
Laddove - e nelle ipotesi in cui - invece, alla P.A. sia attribuito un potere di autotutela può procedersi allâadozione di atti di annullamento, solo se siano accertati vizi di legittimità , o di revoca, se intervengono situazioni di contrasto originario con lâinteresse pubblico.
Nello specifico, si è ritenuto che il rapporto che intercorre tra il beneficiario e lâamministrazione erogatrice dopo il riconoscimento del diritto al finanziamento si pone in posizione di parità , con conseguente incapacità della parte pubblica di assumere posizioni autoritative.
Di talchè, allâesito positivo dellâesame della regolarità dellâadempimento dellâobbligazione assunta deve necessitatamene seguire lâerogazione del contributo.
Lâobbligazione che la P.A. ha assunto (erogazione del finanziamento) trova rispondenza nella speculare obbligazione imposta al privato (seppur unilateralmente prestabilita dal soggetto pubblico) riconducendosi la fattispecie ad un rapporto squisitamente negoziale in cui le posizioni delle parti hanno carattere di equivalenza.
Conseguentemente non può riconoscersi alla P.A. alcun potere di revisione del rapporto sinallagmatico adducendo vizi di legittimità dellâoriginario provvedimento concessorio ovvero un difforme apprezzamento discrezionale della situazione che aveva indotto alla concessione del finanziamento.
Atti di rideterminazione e riduzione del contributo possono trovare giusto, corretto e legittimo supporto solo nellâaccertata violazione dellâadempimento delle obbligazioni assunte dal privato nel corso del rapporto.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 22 aprile 2005
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