Indici della Rassegna
Titolo
Effetti della partecipazione alla votazione di un collegio di un membro privo della legittimazione a parteciparvi
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, Sentenza aprile 2005)
Testo
Il giudice amministrativo di secondo grado interviene sulla validità della deliberazione degli organi collegiali in presenza di un membro non legittimato a partecipare alla votazione.
In ipotesi - sottolinea il Consiglio di Stato - non si determinerà una automatica caducazione degli atti adottati dal Collegio.
Occorrerà infatti distinguere il caso in cui si tratti di organi collegiali perfetti e non.
I primi deliberano con la presenza necessaria di tutti i membri (es. Commissioni di concorso e/o di aggiudicazione) da cui lâinvalidità della deliberazione adottata con il contributo di un soggetto non legittimato a parteciparvi.
Nella seconda ipotesi (es. Consiglio e Giunta Comunale), invece, la deliberazione dovrà essere sottoposta alla così detta prova di resistenza, ovvero sarà necessario verificare in concreto se il mancato computo del voto non valido determini il venir meno della maggioranza prescritta per lâadozione.
L'orientamento della dottrina
Secondo taluna dottrina il giudice dovrebbe indagare circa lâeffettivo contributo che il membro non legittimato ha fornito in relazione alla singola votazione, magari persuadendo gli altri partecipanti e/o proponendo determinate soluzioni.
L'orientamento della giurisprudenza
VÃ rilevato, comunque, che la considerata opinione non trova riscontro nellâorientamento dei giudici amministrativi che si limitano a richiedere (sentenza in analisi) la sussistenza del numero di voti richiesto per lâadozione dellâatto.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 22 aprile 2005
Valuta questa Pagina stampa