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Indici della Rassegna

Titolo
Effetti della partecipazione alla votazione di un collegio di un membro privo della legittimazione a parteciparvi
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, Sentenza aprile 2005)
Testo
Il giudice amministrativo di secondo grado interviene sulla validità della deliberazione degli organi collegiali in presenza di un membro non legittimato a partecipare alla votazione.

In ipotesi - sottolinea il Consiglio di Stato - non si determinerà una automatica caducazione degli atti adottati dal Collegio.

Occorrerà infatti distinguere il caso in cui si tratti di organi collegiali perfetti e non.

I primi deliberano con la presenza necessaria di tutti i membri (es. Commissioni di concorso e/o di aggiudicazione) da cui l’invalidità della deliberazione adottata con il contributo di un soggetto non legittimato a parteciparvi.

Nella seconda ipotesi (es. Consiglio e Giunta Comunale), invece, la deliberazione dovrà essere sottoposta alla così detta prova di resistenza, ovvero sarà necessario verificare in concreto se il mancato computo del voto non valido determini il venir meno della maggioranza prescritta per l’adozione.


L'orientamento della dottrina

Secondo taluna dottrina il giudice dovrebbe indagare circa l’effettivo contributo che il membro non legittimato ha fornito in relazione alla singola votazione, magari persuadendo gli altri partecipanti e/o proponendo determinate soluzioni.


L'orientamento della giurisprudenza

Và rilevato, comunque, che la considerata opinione non trova riscontro nell’orientamento dei giudici amministrativi che si limitano a richiedere (sentenza in analisi) la sussistenza del numero di voti richiesto per l’adozione dell’atto.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 22 aprile 2005
 
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