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Indici della Rassegna

Titolo
Annullamento della gara per assenza di copertura finanziaria: risarcimento danni
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Sicilia, Palermo, sentenza aprile 2005; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 novembre 2004, n. 7449)
Testo

Il Tar Sicilia, nella sentenza in esame, ha ribadito che in caso di annullamento in via di autotutela da parte della P.A. degli atti di una gara per assenza della necessaria copertura finanziaria, è configurabile in capo all’ente una responsabilità precontrattuale con conseguente risarcimento danni.

Nel caso di specie, i Giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento degli atti di indizione di una gara adottato in via di autotutela dalla P.A., tenuto conto che l’amministrazione non avrebbe potuto stipulare il relativo contratto.
Del resto, l’unico rimedio idoneo nel caso di erronea indizione della procedura concorsuale non può che essere l’annullamento degli atti illegittimi.

Risulta altresì fondata, la domanda avanzata dalla società ricorrente di risarcimento dei danni subiti per l’incolpevole affidamento avuto nei confronti della pubblica amministrazione per la corretta procedura di gara.

Il Collegio giudicante ha preliminarmente precisato che le richieste di risarcimento danni, in conseguenza di procedimenti di gara, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi degli artt. 6 e 35 L. 205/00 non avendo subito modifiche di sorta a seguito della recente sentenza della Suprema Corte n. 204/2004.

Il Tar Sicilia ha ravvisato che in casi analoghi la responsabilità dell’amministrazione ha natura precontrattuale e pertanto la società ricorrente avrà diritto al risarcimento del cosiddetto interesse negativo e, cioè, al risarcimento dei danni che non avrebbe patito se non avesse partecipato alla gara illegittimamente indetta e successivamente annullata per assenza della copertura finanziaria.

Il collegio ha pertanto ritenuto onere della società ricorrente fornire all’amministrazione la piena prova di tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara. Successivamente l’Ente provvederà alla totale refusione dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente.

Autore
Data
venerdì 29 aprile 2005
 
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