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Titolo
Espropriazione per pubblica utilità : ordinanza di rimessione all'udananza plenaria
Abstract
(CGA, ordinanza aprile 2005; Corte Costituzionale, sent. 6 luglio 2004, n. 204)
Testo
Con ordinanza di rimessione n. 201 dellâ11 aprile 2005, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha ritenuto necessario un chiarimento da parte dellâAdunanza Plenaria in merito agli effetti giuridici prodotti dalle sentenze della Suprema Corte del 6 luglio 2004 n. 204 e del 28 luglio 2004 n. 281 e, più specificamente, se rientrano ancora nella giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di risarcimento danni causati da occupazione appropriativa.
I Giudici amministrativi, nelle motivazioni dellâordinanza, hanno precisato preliminarmente che il principio sancito dallâart. 5 c.p.c., ai sensi del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è dichiarata successivamente costituzionalmente illegittima, data lâefficacia retroattiva delle pronunce della Suprema Corte.
Il principio di retroattività delle pronunce della Corte Costituzionale incontrano unicamente i limiti dellâesistenza di situazioni consolidate e di rapporti esauriti o della formazione del giudicato.
I giudici hanno precisato, pertanto, che nel caso di specie si potrebbe ipotizzare la formazione del giudicato in merito alla giurisdizione non avendo le parti sollevato la relativa eccezione né prima né dopo la pronuncia della Corte Costituzionale.
Ciò premesso, il Consiglio si è soffermato principalmente sugli effetti giuridici prodotti dalla suddetta pronuncia della Suprema Corte che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dellâart. 34 del D.lgs 80/98 nella parte in cui prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto âgli atti, i provvedimenti e i comportamentiâ anziché âgli atti e i provvedimentiâ delle pubbliche amministrazioni.
I Giudici hanno rilevato come nel caso di specie gli atti della pubblica amministrazione non possano considerarsi come meri comportamenti (cioè non implicitamente ricollegabili ad un potere amministrativo), ma siano atti giuridici idonei a produrre effetti giuridici.
Secondo i giudici amministrativi, ai fini della determinazione della giurisdizione, non è rilevante il fatto formale che lâoccupazione sia stata preceduta o meno da un atto o da un comportamento, ma che la stessa sia diretta alla realizzazione dellâopera pubblica che costituisce quindi, manifestazione del potere della P.A.. Del resto i comportamenti sono meri atti materiali che non sono ricollegabili neppure implicitamente allâesercizio di un potere amministrativo.
La Corte ha pertanto ritenuto opportuno la rimessione dellâintera controversia allâAdunanza plenaria che dovrà quindi pronunciarsi in merito alle problematiche sottese alla occupazione acquisitiva e usurpativa e agli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 29 aprile 2005
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