Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Qualificazione dei terreni ai fini espropriativi e vincolo di esproprio
Argomento
Espropri
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 14 marzo 2005, n. 5511; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 febbraio 2005, n. 693)
Testo

1. La destinazione urbanistica è metro per la determinazione del danno da occupazione acquisitiva

Dalla lettura della sentenza della S.C. di Cassazione - seppur dichiarativa delle inammissibilità del ricorso per motivi di ordine tecnico processuale - si ricava la conferma dei principi di diritto dell’inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 7 bis all’art. 5 bis del D.L. n. 333/1992 (come convertito in legge 359/1992 e successivamente modificato) ai fini della valutazione del danno subito da terreni aventi destinazione urbanistica meramente agricola.

Detto pronunciamento ha dato esplicita attuazione alla scissione delle qualificazioni dei terreni ai fini espropriativi, anche per la determinazione del danno risarcibile.

Si è così osservato che per i suoli agricoli il danno conseguente all’occupazione illegittima va commisurato al valore di mercato del terreno, omettendo ogni riferimento al valore agricolo medio, richiamabile legittimamente solo ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.

2. Definizione di vincolo preordinato all'esproprio

Occorre accertare, per la giusta valutazione del danno - secondo il supremo consesso amministrativo - la esatta qualificazione urbanistica dell’area ponendo, quale momento determinante la detta qualificazione, la situazione all’atto della consumazione dell’illecito, senza che “i criteri legali di classificazione possano essere obliterati per dare la prevalenza ai criteri di effettualità”.

Certo occorre dar conto, per la corretta applicazione della disposizione, se il terreno in analisi sino o meno non edificabile in correlazione all’imposizionE di vincoli preordinati o meno all’esproprio.

E’ vincolo espropriativo quello che provoca l’azzeramento del contenuto economico del diritto di proprietà, conseguentemente, laddove sia ammesso l’intervento edilizio da parte di soggetti privati, seppur in attuazione del perseguimento dell’interesse pubblico che ha costitutito il vincolo, non si concretizza sostanziale espropriazione, ma solo limitazione, secondo il corretto esercizio pianificatorio, dell’attività edilizia.
Cosicché, seppur il bene risulti destinato a verde sportivo, ma sia riconosciuta la possibilità realizzativa di strutture da parte di privati da destinare all’uso pubblico, si esclude che il vincolo sia indennizzabile atteso che il terreno non è qualificabile come agricolo.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 29 aprile 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa