Indici della Rassegna
Titolo
Qualificazione dei terreni ai fini espropriativi e vincolo di esproprio
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 14 marzo 2005, n. 5511; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 febbraio 2005, n. 693)
Testo
1. La destinazione urbanistica è metro per la determinazione del danno da occupazione acquisitiva
Dalla lettura della sentenza della S.C. di Cassazione - seppur dichiarativa delle inammissibilità del ricorso per motivi di ordine tecnico processuale - si ricava la conferma dei principi di diritto dellâinapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 7 bis allâart. 5 bis del D.L. n. 333/1992 (come convertito in legge 359/1992 e successivamente modificato) ai fini della valutazione del danno subito da terreni aventi destinazione urbanistica meramente agricola.
Detto pronunciamento ha dato esplicita attuazione alla scissione delle qualificazioni dei terreni ai fini espropriativi, anche per la determinazione del danno risarcibile.
Si è così osservato che per i suoli agricoli il danno conseguente allâoccupazione illegittima va commisurato al valore di mercato del terreno, omettendo ogni riferimento al valore agricolo medio, richiamabile legittimamente solo ai fini della determinazione dellâindennità di esproprio.
2. Definizione di vincolo preordinato all'esproprio
Occorre accertare, per la giusta valutazione del danno - secondo il supremo consesso amministrativo - la esatta qualificazione urbanistica dellâarea ponendo, quale momento determinante la detta qualificazione, la situazione allâatto della consumazione dellâillecito, senza che âi criteri legali di classificazione possano essere obliterati per dare la prevalenza ai criteri di effettualità â.
Certo occorre dar conto, per la corretta applicazione della disposizione, se il terreno in analisi sino o meno non edificabile in correlazione allâimposizionE di vincoli preordinati o meno allâesproprio.
Eâ vincolo espropriativo quello che provoca lâazzeramento del contenuto economico del diritto di proprietà , conseguentemente, laddove sia ammesso lâintervento edilizio da parte di soggetti privati, seppur in attuazione del perseguimento dellâinteresse pubblico che ha costitutito il vincolo, non si concretizza sostanziale espropriazione, ma solo limitazione, secondo il corretto esercizio pianificatorio, dellâattività edilizia.
Cosicché, seppur il bene risulti destinato a verde sportivo, ma sia riconosciuta la possibilità realizzativa di strutture da parte di privati da destinare allâuso pubblico, si esclude che il vincolo sia indennizzabile atteso che il terreno non è qualificabile come agricolo.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 29 aprile 2005
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