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Indici della Rassegna

Titolo
La multa è nulla se nel verbale non vengono specificate le ragioni della mancata contestazione immediata
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza aprile 2005)
Testo

Il fatto

Ad un automobilista veniva notificato verbale di accertamento con cui gli si contestava di avere fatto uso, durante la guida, di telefono cellulare. Veniva, inoltre, dichiarata, genericamente, l'impossibilità per gli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata.
L'automobilista proponeva ricorso eccependo la mancanza di motivazione in merito alla dichiarata impossibilità di immediata contestazione dell'illecito.

Il principio

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha affrontato la dolente questione relativa alla estrema genericità dell'espressione, sovente utilizzata dagli agenti accertatori, in merito impossibilità, per gli stessi, di procedere alla contestazione immediata delle infrazioni.


"In tema di violazioni del Codice della Strada questa Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento".

Nella fattispecie in esame la generica espressione utilizzata nel verbale di accertamento notificato all'automobilista non avrebbe consentito di conoscere le ragioni concrete per cui non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Mancava, infatti, qualsiasi riferimento - seppure sommario - in merito alle circostanza di luogo, di tempo e di fatto che avrebbero reso impossibile l'immediata contestazione da parte degli agenti accertatori.

Il verbale di accertamento, per le motivazioni esposte in sentenze, è, pertanto, nullo.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 06 maggio 2005
 
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