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Indici della Rassegna

Titolo
Legge 241/1990: novità legislative e prime sentenze
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Campania, Sentenza aprile 2005; Tar Abruzzo, Sentenza aprile 2005; Tar Campania, Sentenza aprile 2005)
Testo
Artt. 7, 13, 21-octies e 29 legge 241/1990 così come modificati dalla legge 15/2005

Con la legge n. 15/2005 - come è noto - il parlamento ha introdotto importanti novità circa il procedimento amministrativo.
L’attività di innovazione delle Camere si è limitata in parte a fare proprio l’orientamento dei giudici amministrativi ed in parte ad accogliere le istanze della migliore dottrina.

Il novellato secondo comma dell’art. 29 – stessa disposizione – prevede, circa l’ambito di applicazione della legge sul procedimento, che “le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”, riconoscendo quindi agli Enti territoriali la possibilità di disciplinare autonomamente la materia.
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Interessante, a pochi mesi di distanza dall’entrata in vigore della considerata disposizione, analizzare le prime pronunce giurisprudenziali in materia.


Portata generale dell’obbligo dell’avviso dell’avvio del procedimento, art. 28-octies legge 241/1990

(Tar Campania, Napoli, sez. II, Sent. 29 aprile 2005 n. 5226)

Il giudice amministrativo campano ribadisce la portata generale dell’obbligo per la P.A. di dare comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti coinvolti.

L’art. 7 della legge n. 241/1990 vale non soltanto per i provvedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanate.
A conferma della portata generale dell’obbligo in oggetto basti rilevare come l’art. 7 (particolari esigenze di celerità) e l’art. 13 (specifiche materie indicate) individuano le sole ipotesi in cui possa derogarsi al detto onere.
Pertanto, le rilevate valutazioni non debbono ritenersi mutate a seguito dell’introduzione dell’art. 21 octies, secondo comma, che introduce una mera sanatoria relativa alle illegittimità commesse dall’Ente in violazione dell’art. 7.

La P.A., chiamata a rispondere in giudizio del mancato avviso dell’avvio del procedimento, potrà, comunque, dimostrare “che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.


Art. 28-octies legge 241/1990, violazione delle norme sulla forma degli atti

(Tar Abruzzo - Pescara, Sent. 14 aprile 2005 n. 185)

I giudici di primo grado confermano il disposto della prima parte del secondo comma dell’art. 21 octies.



Per il novellato testo normativo “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Circa la questione trattata nella decisione della causa in esame il Collegio ha specificato come il TAR non possa annullare il rigetto del permesso di costruire ove sia palese che l’esito del procedimento sarebbe stato identico anche se si fossero rispettate le norme sul procedimento o sulla forma degli atti.


Difetto di competenza e art. 28 octies l. 241/1990

(Tar Campania, Napoli, sez. II, Sent. 12 aprile 2005 n. 3780)

Il TAR partenopeo chiarisce come il nuovo art. 21 octies, al primo comma, faccia riferimento soltanto all’ipotesi di incompetenza relativa e non anche a quella assoluta.
Come è chiaro in ipotesi di incompetenza relativa la P.A. che emana l’atto appartiene allo stesso ramo di amministrazione.
Il detto vizio si configura, spesso, come una incompetenza per grado o comunque - ratione materiae - quando la determinata competenza appartenga ad altro organo (Giunta/Consiglio).
L’atto così emanato è considerato annullabile.
L’incompetenza assoluta concretizza invece l’ipotesi in cui l’organo che emana l’atto agisce in una materia del tutto sottratta alla sua competenza amministrativa in quanto riservata ad altro potere dello Stato.
In detta ipotesi l’atto emanato è da considerarsi inesistente e quindi non sanabile.

Fatte le necessarie precisazioni appare incontrovertibile l’assunto contenuto nella sentenza in analisi che ritiene come la novella della legge 241 possa consentire di validare soltanto atti emessi da un organo amministrativo differente pur sempre nell’ambito dell’incompetenza relativa.

Come già rappresentato, infatti, in base alle nuove disposizioni introdotte con la legge n. 15/2005, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 06 maggio 2005
 
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