Indici della Rassegna
Titolo
Legge 241/1990: novità legislative e prime sentenze
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Campania, Sentenza aprile 2005; Tar Abruzzo, Sentenza aprile 2005; Tar Campania, Sentenza aprile 2005)
Testo
Artt. 7, 13, 21-octies e 29 legge 241/1990 così come modificati dalla legge 15/2005
Con la legge n. 15/2005 - come è noto - il parlamento ha introdotto importanti novità circa il procedimento amministrativo.
Lâattività di innovazione delle Camere si è limitata in parte a fare proprio lâorientamento dei giudici amministrativi ed in parte ad accogliere le istanze della migliore dottrina.
Il novellato secondo comma dellâart. 29 â stessa disposizione â prevede, circa lâambito di applicazione della legge sul procedimento, che âle regioni e gli enti locali, nellâambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dellâazione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente leggeâ, riconoscendo quindi agli Enti territoriali la possibilità di disciplinare autonomamente la materia.
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Interessante, a pochi mesi di distanza dallâentrata in vigore della considerata disposizione, analizzare le prime pronunce giurisprudenziali in materia.
Portata generale dellâobbligo dellâavviso dellâavvio del procedimento, art. 28-octies legge 241/1990
(Tar Campania, Napoli, sez. II, Sent. 29 aprile 2005 n. 5226)
Il giudice amministrativo campano ribadisce la portata generale dellâobbligo per la P.A. di dare comunicazione dellâavvio del procedimento ai soggetti coinvolti.
Lâart. 7 della legge n. 241/1990 vale non soltanto per i provvedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dellâefficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con lâadozione dellâatto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanate.
A conferma della portata generale dellâobbligo in oggetto basti rilevare come lâart. 7 (particolari esigenze di celerità ) e lâart. 13 (specifiche materie indicate) individuano le sole ipotesi in cui possa derogarsi al detto onere.
Pertanto, le rilevate valutazioni non debbono ritenersi mutate a seguito dellâintroduzione dellâart. 21 octies, secondo comma, che introduce una mera sanatoria relativa alle illegittimità commesse dallâEnte in violazione dellâart. 7.
La P.A., chiamata a rispondere in giudizio del mancato avviso dellâavvio del procedimento, potrà , comunque, dimostrare âche il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottatoâ.
Art. 28-octies legge 241/1990, violazione delle norme sulla forma degli atti
(Tar Abruzzo - Pescara, Sent. 14 aprile 2005 n. 185)
I giudici di primo grado confermano il disposto della prima parte del secondo comma dellâart. 21 octies.
Per il novellato testo normativo ânon è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottatoâ.
Circa la questione trattata nella decisione della causa in esame il Collegio ha specificato come il TAR non possa annullare il rigetto del permesso di costruire ove sia palese che lâesito del procedimento sarebbe stato identico anche se si fossero rispettate le norme sul procedimento o sulla forma degli atti.
Difetto di competenza e art. 28 octies l. 241/1990
(Tar Campania, Napoli, sez. II, Sent. 12 aprile 2005 n. 3780)
Il TAR partenopeo chiarisce come il nuovo art. 21 octies, al primo comma, faccia riferimento soltanto allâipotesi di incompetenza relativa e non anche a quella assoluta.
Come è chiaro in ipotesi di incompetenza relativa la P.A. che emana lâatto appartiene allo stesso ramo di amministrazione.
Il detto vizio si configura, spesso, come una incompetenza per grado o comunque - ratione materiae - quando la determinata competenza appartenga ad altro organo (Giunta/Consiglio).
Lâatto così emanato è considerato annullabile.
Lâincompetenza assoluta concretizza invece lâipotesi in cui lâorgano che emana lâatto agisce in una materia del tutto sottratta alla sua competenza amministrativa in quanto riservata ad altro potere dello Stato.
In detta ipotesi lâatto emanato è da considerarsi inesistente e quindi non sanabile.
Fatte le necessarie precisazioni appare incontrovertibile lâassunto contenuto nella sentenza in analisi che ritiene come la novella della legge 241 possa consentire di validare soltanto atti emessi da un organo amministrativo differente pur sempre nellâambito dellâincompetenza relativa.
Come già rappresentato, infatti, in base alle nuove disposizioni introdotte con la legge n. 15/2005, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 06 maggio 2005
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