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Indici della Rassegna

Titolo
Presupposti dell'esclusione da una gara di appalto per collegamento tra imprese
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio – Roma, sentenza maggio 2005)
Testo
Nella questione esaminata dal Tar Lazio l’oggetto del contendere è costituito dal provvedimento di esclusione adottato dall’ANAS Emilia nei confronti delle società ricorrenti nell’ambito della gara indetta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni sul raccordo autostradale.
La stazione appaltante aveva disposto la suddetta esclusione ritenendo le imprese tra loro collegate e rilevando che sussistevano a carico delle stesse diverse annotazioni sul casellario informatico istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ex art. 27 DPR 34/00.

La compresenza di numerosi indizi (annotazioni, vincoli di parentela, numero progressivo di repertorio degli atti di costituzione e successiva trasformazione delle società), riscontrati in capo alle imprese ricorrenti, sono stati considerati dalla commissione di gara gravi, precisi e concordanti atti a suscitare un ragionevole sospetto in ordine alla partecipazione delle società di non reciproca ed effettiva concorrenza tale da evidenziare un’ipotesi di collegamento sostanziale riconducibile ad un unico interesse.

I Giudici amministrativi, nella sentenza in esame, hanno ritenuto “non proprio accettabile” la tesi posta dall’ANAS ad esclusione delle imprese in base alla quale risulterebbe “fortemente presumibile che vi sia una sospetta e reciproca cointeressenza” tenuto conto che la prova critica non può fondarsi su elementi probabilistici.

Inoltre, il Collegio ha precisato che precedenti annotazioni nel Casellario informatico dei LL.PP. sono da ritenersi ininfluenti come causa autonoma di esclusione, atteso che il collegamento sostanziale deve essere rinvenuto nella specifica gara indipendentemente da situazioni risultanti in altri procedimenti.

Il Tar ha, pertanto, accolto il ricorso rilevando che gli indizi dedotti dalla stazione appaltante non costituiscono elementi convergenti ed attendibili tali da giustificare le conseguenze tratte dall’Amministrazione.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 13 maggio 2005
 
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