Indici della Rassegna
Titolo
Le multe sono nulle se l'autovelox è sottoposto ad una temperatura superiore ai 40°C
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Giudice di Pace di Lendinara)
Testo
Il fatto
Ad un avvocato veniva comminata una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. a seguito della rilevazione della velocità - superiore di 17 Km/h rispetto il limite massimo stabilito dall'ente proprietario della strada - effettuata con apparecchio automatico in postazione fissa tipo Autovelox.
L'automobilista proponeva ricorso eccependo, tra le altre, il non corretto funzionamento dello strumento dovuto alla sua mancata omologazione e alla mancata taratura periodica.
Il principio
Il giudice ha accolto il ricorso dell'avvocato sanzionato facendo alcune precisazioni in merito alla omessa taratura.
Nella sentenza in epigrafe viene illustrato, in particolare, che la taratura è indispensabile per rilevare la presenza di errori rispetto ai campioni nazionali riconosciuti per legge. Tale verifica è necessaria non solo al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, ma anche durante l'utilizzo dello stesso atteso che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazione dei valori misurati; variazione dovuta a invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni, shock meccanici, shock termici e variazioni della tensione di alimentazione.
Lo stesso manuale d'uso dello strumento di rilevazione elettronica della velocità prescrive e raccomanda che debbono essere evitati urti, vibrazioni eccessive, cadute, l'esposizione a temperature superiori di 40° C ed inferiori a -10° C, a campi magnetici o elettrici. Dette situazioni, infatti, possono fortemente compromettere il corretto funzionamento dell'autovelox.
Tra l'altro, la legge 273/91, in combinato disposto con le norme tecniche internazionali UNI 30012, ha stabilito l'obbligo di effettuare la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione e tali debbono certamente essere considerati gli autovelox ai quali perciò la normativa deve essere applicata.
Sulla base delle considerazioni esposte in narrativa il Giudice di Pace di Lendinara ha precisato che "in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano preventivamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione".
Con estremo rigore l'autorità giudicante ha inoltre sottolineato che neppure la tolleranza forfettaria del 5% - di cui all'art. 345 reg. C.d.S. - può sostituire la taratura che sola è in grado di rilevare errori sistematici.
Nella fattispecie in esame il giudice ha ritenuto di dover accogliere il ricorso anche per la non trascurabile circostanza secondo cui la presunta infrazione sarebbe stata rilevata alle 16.30 del 1° luglio 2004 dopo che l'apparecchio era stato tutto il giorno sottoposto ad irraggiamento solare, rinchiuso in un contenitore di metallo, raggiungendo, molto probabilmente, una temperatura superiore ai 40° C indicati dal manuale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 23 maggio 2005
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