Indici della Rassegna
Titolo
Diritto di accesso agli atti amministrativi
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 novembre 2004, n. 7773)
Testo
I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in esame, sono tornati ad affrontare la questione riguardante il diritto di accesso agli atti amministrativi degli enti locali e, in particolare, hanno compiuto nuovamente un raffronto tra la fattispecie di cui allâart 10 del D.lgs. 267/00 e la disciplina generale contenuta negli artt. 22 e ss L.241/90.
Lâart. 10 D.lgs. 267/00, sancisce il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del Sindaco o del Presidente della Provincia. Il dettato dellâart. 10 non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso rispetto alla disciplina generale di cui allâart. 22 L. 241/90 né regola una differente procedura per lâesercizio del diritto.
Anche per lâaccesso agli atti degli enti locali vale, quindi, la disciplina di cui allâart. 22 L. 241/90 secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto a coloro che sono titolari di situazioni giuridicamente rilevanti non potendo sussistere un diritto indiscriminato agli atti delle Pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini residenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
Del resto lâart. 10 stabilisce che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili mentre nulla dispone relativamente ai requisiti di accoglimento della domanda che restano quelli definiti e delineati dalla disciplina generale contenuta negli artt. 22 e ss. L. 241/90.
A distanza di un mese dalla precedente sentenza n. 20 ottobre 2004 n. 6879 ( già segnalata ai comuni convenzionati), il Consiglio di Stato è tornato a ribadire i principi cardine del diritto di accesso ai documenti amministrativi non ravvisando alcuna modifica della normativa generale anche con riferimento agli atti degli enti locali.
Autore
Dott. Paolo felice
Data
venerdì 03 dicembre 2004
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