Indici della Rassegna
Titolo
Il potere di autotutela è esercitato dallo stesso soggetto che ha emesso il primo atto, osservando le stesse modalità , solo se ad esso è riconoscibile la competenza
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza settembre 2004)
Testo
Nellâesercizio del potere di autotutela la Pubblica Amministrazione rimuove gli atti in precedenza assunti e affetti da vizi procedimentali.
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Lâatto di rinnovazione deve essere adottato secondo le medesime formalità seguite per lâadozione dellâatto rimosso.
Infatti, la funzione di emenda è di identico e speculare contenuto di quella da espungere dallâordinamento, ma di segno opposto, dovendosi quindi articolare secondo il medesimo precedente modello, tale da potersi qualificare âprocedimento gemelloâ a quello già seguito.
La necessità della specularità fra i procedimenti e della identità del soggetto autore è finalizzata alla garanzia di tutela degli interessati tutti, non da ultimo della separatezza dei poteri, trasparenza ed economicità dellâazione amministrativa e rispetto delle attribuzioni dirigenziali.
La necessità della salvaguardia della competenza dellâorgano garantisce la piena osservanza dellâordine amministrativo.
Il detto principio non può essere legittimamente richiamato laddove lâautorità emanante sia incorsa in incompetenza funzionale.
Il potere di emenda è riconosciuto solo allâorgano che, in base alla normativa vigente, risulti competente ad emettere il provvedimento, residuando in capo al primo solo il potere di annullare ma non di rinnovare.
Autore
Avv. M. T. Stringola]
Data
lunedì 23 maggio 2005
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