Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Il potere di autotutela è esercitato dallo stesso soggetto che ha emesso il primo atto, osservando le stesse modalità, solo se ad esso è riconoscibile la competenza
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza settembre 2004)
Testo
Nell’esercizio del potere di autotutela la Pubblica Amministrazione rimuove gli atti in precedenza assunti e affetti da vizi procedimentali.

* * * * *

L’atto di rinnovazione deve essere adottato secondo le medesime formalità seguite per l’adozione dell’atto rimosso.
Infatti, la funzione di emenda è di identico e speculare contenuto di quella da espungere dall’ordinamento, ma di segno opposto, dovendosi quindi articolare secondo il medesimo precedente modello, tale da potersi qualificare “procedimento gemello” a quello già seguito.

La necessità della specularità fra i procedimenti e della identità del soggetto autore è finalizzata alla garanzia di tutela degli interessati tutti, non da ultimo della separatezza dei poteri, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa e rispetto delle attribuzioni dirigenziali.

La necessità della salvaguardia della competenza dell’organo garantisce la piena osservanza dell’ordine amministrativo.

Il detto principio non può essere legittimamente richiamato laddove l’autorità emanante sia incorsa in incompetenza funzionale.

Il potere di emenda è riconosciuto solo all’organo che, in base alla normativa vigente, risulti competente ad emettere il provvedimento, residuando in capo al primo solo il potere di annullare ma non di rinnovare.

Autore
Avv. M. T. Stringola]
Data
lunedì 23 maggio 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa