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Titolo
E' illegittima l'ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa in danno del proprietario incarenza di indagini finalizzate all'accertamento della responsabilità dell'abbandono
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Tar Lazio, sentenza maggio 2005)
Testo
Il giudice territoriale, seguendo le recenti sentenze emesse da ultimo dal supremo Consesso Amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 gennaio 2005, n. 136; Consiglio di. Stato, sez. V, sent. 8 febbraio 2005, n. 323; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 marzo 2005, n. 935), reputando che dovesse essere privilegiato lâinteresse generale della garanzia dellâigiene pubblica, pur nella contrapposizione delle diverse posizioni di diritto, ha qualificato illegittimo il provvedimento amministrativo di ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, laddove la detta sanzione sia stata applicata in carenza di un preventivo accertamento istruttorio in merito allâaddebitabilità soggettiva del fatto illecito.
Vero che la disposizione dellâart. 14 del D.Leg.vo 22/1997 fa obbligo allâautore della violazione del divieto di abbandono di rifiuti sul suolo, in solido con il proprietario (o titolare del diritto reale o personale di godimento) di procedere alla rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti ed ai successivi incombenti, ma vero soprattutto che la disposizione sanziona il comportamento se concretizzante dolo o colpa grave.
Nel caso di specie il terreno recintato era accessibile a terzi autorizzati dallo stesso Ente e dal provvedimento impugnato o da atti posti a suo fondamento non era dato poter attribuire a responsabilità del proprietario un comportamento negligente od omissivo tale da configurare il necessario presupposto della responsabilità solidale.
Né può essere giusto motivo di colpevolezza la manomissione della recinzione ad opera di terzi accreditando un dovere di costante esercizio della vigilanza , tale da impedire intrusioni in tutto lâarco della giornata.
Detto impegno âtravalicherebbe gli ordinari canoni di media diligenza che è il presupposto della nozione della colpa laddove questa sia indicata in modo genericoâ.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 23 maggio 2005
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