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Titolo
L'avvenuta realizzazione dell'opera non costituisce impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata
Argomento
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Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza aprile 2005)
Testo
Con la sentenza in esame, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha recepito un importante principio introdotto nell’ordinamento interno dal diritto comunitario e ribadito dalla stessa Corte di Giustizia europea, in base al quale l’avvenuta realizzazione dell’opera non costituisce impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente espropriata.

I Giudici hanno pertanto ammesso la possibilità, per il proprietario del bene, in caso di annullamento in sede giurisdizionale degli atti inerenti la procedura espropriativa per pubblica utilità, di chiedere la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento dei danni.

È stato precisato che, ove possibile - e su richiesta della parte ricorrente - la tutela in forma specifica prevale sulla tutela risarcitoria trovando un rilevante fondamento nel diritto comunitario europeo, enucleabile dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

La Corte ha ritenuto che un comportamento illecito o illegittimo non possa fondare l’acquisto di un diritto con l’effetto di ritenere l’accessione invertita in contrasto con il principio di legalità.

La Corte, nel ritenere ammissibile la restituzione dell’area illegittimamente espropriata, prescinde dalla modalità di occupazione appropriativa o usurpativa del terreno non assumendo più alcuna rilevanza.

I Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come, in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento alla P.A. per evitare la restituzione dell’area è costituito dall’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 DPR 327/01 in assenza del quale l’amministrazione non può addurre la realizzazione dell’opera come impedimento alla restituzione.

La sopra citata norma riconosce all’amministrazione il potere di acquisire al patrimonio indisponibile dell’ente anche un bene occupato sine titulo a seguito dell’adozione di un formale atto amministrativo fondato sulla valutazione degli interessi in confitto con riconoscimento del risarcimento del danno per il privato.

La perdita della proprietà da parte del privato, per l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica possono derivare, quindi, unicamente a seguito dell’emanazione di un formale provvedimento amministrativo nel rispetto del principio di legalità.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 27 maggio 2005
 
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