Indici della Rassegna
Titolo
E' ostensibile la richiesta di accesso agli atti di gara ivi compreso il progetto redatto dalle partecipanti
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lazio, sentenza maggio 2005)
Testo
Principi Generali
Attribuita agli atti della procedura di gara (progetti, verbali della Commissione giudicatrice, offerte) la qualificazione di documenti amministrativi (giusta la disposizione dellâart. 22 della L. 241/1990 per consistere in âatti utilizzati nellâattività amministrativaâ), occorre verificare i presupposti che legittimano lâaccesso ad essi, alla luce dellâinteresse qualificato per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti.
Nel caso in analisi lâinteresse della parte a conoscere gli atti di gara è finalizzato alla tutela giurisdizionale del ricorrente in altro contenzioso ove si discute dellâillegittima risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione dellâopera già ad essa aggiudicata, affidato ad altro partecipante a seguito di provvedimento solutorio.
Vero che lâinteresse giuridicamente tutelabile che legittima il diritto allâaccesso è strumentale alla tutela di situazioni meritevoli di tutela (seppur riferibile a procedimenti amministrativi o giurisdizionali non direttamente connessi, seppur correlati) ma vero che ai sensi della disposizione di cui allâart. 24 L. 241/90 (da leggersi in combinato con lâart. 8 del DPR 358/1992) la sottrazione allâaccesso è prevista se i documenti riguardano la âriservatezza dei soggetti con riferimento ad interessi finanziari, industriali, commerciali".
Eâ consentita, comunque, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per tutelare gli interessi giuridici.
Relativamente alle procedure concorsuali la giurisprudenza si è diversamente orientata.
Secondo un prima corrente è sempre ammessa lâostensione degli atti â dopo lâespletamento della gara â dovendosi consentire il raffronto delle offerte.
Secondo altro orientamento la tutela della riservatezza degli interessi imprenditoriali (con riferimento agli studi, ricerche, capacità inventiva) impedisce la divulgazione del progetto ammettendo la mera visione.
Nellâappalto dei LL.PP la norma di cui allâart. 22 L. 109/194 impedisce temporaneamente la visione, ma a tutela della garanzia della trasparenza e correttezza dei comportamenti connessi alla partecipazione alla gara ed alla libertà della concorrenza, evitando che la conoscenza dei nominativi dei candidati possa alterare la libera determinazione delle offerte ed influire sul confronto concorrenziale.
La legislazione attuale non esclude affatto lâaccesso ai documenti e non lo limita, ma lo differisce ad un momento successivo alla conclusione della procedura consentendo, entro detto arco, la mera estrazione di notizie.
Caso di Specie
Il collegio, premessi i sopraccennati principi, è pervenuto ad una diversa soluzione interpretativa.
1) Tenuto conto che il diritto in esame ha come finalità âla garanzia della trasparenza dellâattività amministrativa favorendone lâimparzialità â in attuazione dei principi costituzionali, la P.A. è tenuta a valutare gli interessi in gioco attribuendo privilegio allâinteresse prioritario.
Cosicché lâinteresse alla riservatezza regredisce di fronte al diritto di difesa di un interesse giuridico ed in funzione della regola del bilanciamento degli interessi, il diritto di accesso è consentito nella âmera visioneâ degli atti, ossia con la loro âinformativaâ.
2) Detta conclusione è supportata dalla lettura dellâart. 24 della legge 241/90 che ponendo limitazione alla conoscenza degli atti, ne garantisce la visione al fine della cura e difesa degli interessi giuridici.
3) Non vale a privilegiare la riservatezza il richiamo alla normativa in materia di tutela dei brevetti e delle opere dellâingegno.
La tutela così accordata garantisce il riconoscimento del diritto esclusivo della riproduzione dellâopera ed il diritto allâequo compenso laddove il progetto sia realizzato senza il consenso dellâautore.
Il timore che lâaccesso allâopera di ingegno possa preludere allâappropriazione dello stesso, non può essere giusto motivo per negare la conoscenza del documento.
La esigenza della riservatezza produce, conseguentemente, solo una âlimitazione morale nellâesercizio dellâostensioneâ, che è consentito nella sola âpresa visioneâ.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 27 maggio 2005
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