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Indici della Rassegna

Titolo
E' ostensibile la richiesta di accesso agli atti di gara ivi compreso il progetto redatto dalle partecipanti
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lazio, sentenza maggio 2005)
Testo

Principi Generali

Attribuita agli atti della procedura di gara (progetti, verbali della Commissione giudicatrice, offerte) la qualificazione di documenti amministrativi (giusta la disposizione dell’art. 22 della L. 241/1990 per consistere in “atti utilizzati nell’attività amministrativa”), occorre verificare i presupposti che legittimano l’accesso ad essi, alla luce dell’interesse qualificato per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti.

Nel caso in analisi l’interesse della parte a conoscere gli atti di gara è finalizzato alla tutela giurisdizionale del ricorrente in altro contenzioso ove si discute dell’illegittima risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione dell’opera già ad essa aggiudicata, affidato ad altro partecipante a seguito di provvedimento solutorio.

Vero che l’interesse giuridicamente tutelabile che legittima il diritto all’accesso è strumentale alla tutela di situazioni meritevoli di tutela (seppur riferibile a procedimenti amministrativi o giurisdizionali non direttamente connessi, seppur correlati) ma vero che ai sensi della disposizione di cui all’art. 24 L. 241/90 (da leggersi in combinato con l’art. 8 del DPR 358/1992) la sottrazione all’accesso è prevista se i documenti riguardano la “riservatezza dei soggetti con riferimento ad interessi finanziari, industriali, commerciali".

E’ consentita, comunque, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per tutelare gli interessi giuridici.

Relativamente alle procedure concorsuali la giurisprudenza si è diversamente orientata.

Secondo un prima corrente è sempre ammessa l’ostensione degli atti – dopo l’espletamento della gara – dovendosi consentire il raffronto delle offerte.

Secondo altro orientamento la tutela della riservatezza degli interessi imprenditoriali (con riferimento agli studi, ricerche, capacità inventiva) impedisce la divulgazione del progetto ammettendo la mera visione.
Nell’appalto dei LL.PP la norma di cui all’art. 22 L. 109/194 impedisce temporaneamente la visione, ma a tutela della garanzia della trasparenza e correttezza dei comportamenti connessi alla partecipazione alla gara ed alla libertà della concorrenza, evitando che la conoscenza dei nominativi dei candidati possa alterare la libera determinazione delle offerte ed influire sul confronto concorrenziale.

La legislazione attuale non esclude affatto l’accesso ai documenti e non lo limita, ma lo differisce ad un momento successivo alla conclusione della procedura consentendo, entro detto arco, la mera estrazione di notizie.


Caso di Specie

Il collegio, premessi i sopraccennati principi, è pervenuto ad una diversa soluzione interpretativa.

1) Tenuto conto che il diritto in esame ha come finalità “la garanzia della trasparenza dell’attività amministrativa favorendone l’imparzialità” in attuazione dei principi costituzionali, la P.A. è tenuta a valutare gli interessi in gioco attribuendo privilegio all’interesse prioritario.
Cosicché l’interesse alla riservatezza regredisce di fronte al diritto di difesa di un interesse giuridico ed in funzione della regola del bilanciamento degli interessi, il diritto di accesso è consentito nella “mera visione” degli atti, ossia con la loro “informativa”.

2) Detta conclusione è supportata dalla lettura dell’art. 24 della legge 241/90 che ponendo limitazione alla conoscenza degli atti, ne garantisce la visione al fine della cura e difesa degli interessi giuridici.

3) Non vale a privilegiare la riservatezza il richiamo alla normativa in materia di tutela dei brevetti e delle opere dell’ingegno.
La tutela così accordata garantisce il riconoscimento del diritto esclusivo della riproduzione dell’opera ed il diritto all’equo compenso laddove il progetto sia realizzato senza il consenso dell’autore.
Il timore che l’accesso all’opera di ingegno possa preludere all’appropriazione dello stesso, non può essere giusto motivo per negare la conoscenza del documento.
La esigenza della riservatezza produce, conseguentemente, solo una “limitazione morale nell’esercizio dell’ostensione”, che è consentito nella sola “presa visione”.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 27 maggio 2005
 
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