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Indici della Rassegna

Titolo
Rifiuti: ordinanza contingibile ed urgente, un diverso orientamento
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Tar Campania, sentenza marzo 2005; Tar Lazio,sentenza maggio 2005)
Testo
Con la sentenza in esame si segnala un diverso orientamento giurisprudenziale in merito all’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse nei confronti del proprietario del fondo per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi (art. 14 D.lgs. 22/97).

Nelle precedenti rassegne si è provveduto ad evidenziare l’orientamento ormai consolidato dei Giudici amministrativi nel ritenere illegittima l’ordinanza ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 22/97 con cui viene intimato al proprietario di rimuovere i rifiuti senza il preventivo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

È stato del resto ritenuto inammissibile una imputazione a titolo di responsabilità oggettiva stante il tenore letterale della norma.

Il Tar Lazio, nella sentenza n. 3582, oggetto di commento in una delle ultime rassegne, ha altresì precisato che non può essere considerato colposo il comportamento del proprietario del fondo in cui siano stati rinvenuti dei rifiuti abbandonati per il solo fatto che l’area in questione non sia stata recintata e non siano stati posti dei cartelli di divieto abbandono rifiuti.

Il Tar Campania, con sentenza n. 1621/05, è pervenuto, però, a conclusioni differenti ammettendo la possibilità di adozione di un’ordinanza contingibile e urgente con obbligo per il proprietario di rimuovere i rifiuti.

L’amministrazione, si legge in sentenza, deve considerare tutti gli elementi anche indiziari relativi alla corresponsabilità del proprietario del fondo. Sta di fatto che il proprietario non può strumentalizzare l’obbligo della P.A. di provare la colpa potendo, plurimi elementi indiziari, essere utilizzati per fondare e legittimare il provvedimento. Tra questi vengono posti all’attenzione la gran quantità di rifiuti e l’omessa vigilanza del fondo.

La sentenza opera un tentativo di non esasperare le garanzie per i proprietari dei fondi fornendo all’amministrazione gli strumenti per addossare al privato colpevole obblighi che altrimenti andrebbero ad incidere sulle casse della collettività.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 27 maggio 2005
 
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