Indici della Rassegna
Titolo
E' necessaria la concessione edilizia per la realizzazione di un gazebo
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(TAR Piemonte sent. 26 aprile 2005, n. 1133)
Testo
Il Tribunale Amministrativo Regionale piemontese interviene su un particolare aspetto relativo al permesso di costruire, ovvero le pertinenze relative ad edifici già in essere.
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? Il Fatto
Una società impegnata nella gestione di un complesso alberghiero ha impugnato, tra le altre, lâordinanza del Comune di Stresa con la quale il Sindaco ha ingiunto e diffidato il privato a demolire un chiosco realizzato senza concessione.
Il ricorrente deduceva lâillegittimità del provvedimento ritenendo che le semplici pertinenze non necessitassero dellâautorizzazione edilizia. Si è costituito in giudizio il Comune.
? In Diritto
Lâadito Collegio giurisdizionale ritiene non fondata la censura della società privata.
Sottolinea il Collegio che ai sensi della disposizione di cui allâart. 7 del D.L. n. 9/1982 (conv. legge n. 94/1982) le pertinenze degli edifici già esistenti sono comunque soggette ad autorizzazione edilizia, anche se a titolo gratuito e previo iter amministrativo semplificato (denuncia senza necessità di attendere il provvedimento esplicito qualora il silenzio della P.A. si protragga per oltre 60 giorni).
Ancora, la realizzazione di manufatti di notevole consistenza occupanti aree e volumi diversi rispetto alla res principale necessita sempre del provvedimento amministrativo espresso (salvo ovviamente che rientrino nelle ipotesi di DIA).
Nel caso di specie, si rileva che, lâopera ritenuta abusiva era rappresentata da un chiosco in legno, con piattaforma in muratura, avente forma ottagonale, con lato di circa m. 1, 60 e copertura a tetto con altezza compresa tra m. 2,35 e m 3,00. Lo stesso era altresì ancorato al suolo e concretava una significativa alterazione del territorio che non poteva essere esentata, in ragione del rapporto di servizio con lâedificio principale, dal rilascio del provvedimento concessorio.
La ricostruzione ermeneutica fornita dal TAR torinese non perde comunque di attualità in ragione dellâentrata in vigore del nuovo T.U. Edilizia.
Secondo la nuova normativa infatti, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Pertanto in ragione delle considerazioni sopra esposte è possibile affermare che anche i gazebo con dimensioni rilevanti, ancorati stabilmente al suolo, necessitino di concessione edilizia.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 03 giugno 2005
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