Indici della Rassegna
Titolo
Solo a seguito dell'annullamento del provvedimento amministrativo si può legittimamente richiedere il risarcimento del danno
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato,sentenza maggio 2005)
Testo
Riprendendo le conclusioni cui era pervenuta lâAdunanza Plenaria del Supremo Consesso Amministrativo, con la sentenza n. 4 del 26 marzo 2003, la sezione IV, ha confermato il principio secondo cui solo lâimmediata impugnativa di un atto amministrativo (entro il termine decadenziale previsto) ed il suo annullamento consentono di poter promuovere domanda giudiziale, in sede amministrativa, di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno.
Richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, con cui è stato chiarito che la domanda di reintegrazione in forma specifica è una forma di risarcimento del danno ulteriore rispetto a âquello classico demolitorio (e/o conformativo) da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazioneâ, si perviene alla conclusione che le domande risarcitorie in sede amministrativa non possono che essere strettamente connesse e correlata allâaccertamento diretto dellâillegittimità dellâatto ed al suo annullamento.
Ne consegue che la domanda di risarcimento danni per illegittimità della procedura espropriativa, laddove si richieda la mera declaratoria della detta illegittimità ai soli fini risarcitori e non annullatori, deve essere dichiarata inammissibile: lâannullamento incidenter tantum dellâatto amministrativo per illegittimità (sia dellâapprovazione del progetto, che della dichiarazione di pubblica utilità dellâopera, che della tardività dellâemanazione del decreto dâesproprio) non è ammissibile nellâattuale sistema giudiziario amministrativo che è caratterizzato dalla perentorietà dei termini per il gravame di atti amministrativi.
Conseguentemente, solo laddove il gravame avverso gli atti della procedura espropriativa sia stato immediatamente proposto ed accolto potrà poi richiedersi in detta sede anche domanda risarcitoria secondo le fattispecie ammesse.
Autore
Avv. M.Teresa Stringola
Data
lunedì 13 giugno 2005
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