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Indici della Rassegna

Titolo
Legittimato passivo al pagamento dei danni provocati dagli alunni a terzi è il Ministero
Argomento
Diritto civile
Abstract
(Corte di Cassazione, sentenza febbraio 2005)
Testo
Importante la puntualizzazione della Suprema Corte di Cassazione in materia di responsabilità ex art. 2048 c.c.
Legittimato passivo, in relazione al danno che l’alunno abbia provocato a terzi, è soltanto il Ministero della Pubblica Istruzione.

L’insegnante, la Scuola e l’Ente proprietario dell’edificio non possono essere parti nella causa civile promossa dai danneggiati che chiedono il risarcimento danni per fatti commessi dagli studenti.
***

Il Fatto

Nel corso di una gita scolastica alcuni alunni, sfuggendo alla sorveglianza dei professori, avevano prodotto schiamazzi tali da indurre la direzione dell’albergo a chiamare la vigilanza e conseguentemente a richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La società organizzatrice del viaggio di istruzione anticipava la somma richiesta e, successivamente, agiva giudizialmente per ottenerne la restituzione dagli insegnanti.

Questi costituitisi in giudizio venivano autorizzati a chiamare in causa il Liceo in persona del Dirigente, il Provveditore ed il Ministero della Pubblica istruzione.

Svolto il giudizio, il Giudice di Pace adito ha condannato alla rifusione delle somme instate il dirigente scolastico, estromettendo dalla causa le altre parti convenute.
La scuola ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

In Diritto

Il giudice di legittimità nel rammentare il contenuto della disposizione di cui all’art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 ha ribadito la legittimazione passiva del Ministero, escludendo quella degli insegnanti (quali dipendenti dell’indicato dicastero).
Ancora, l’art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 prevede che soltanto in ipotesi di colpa grave o dolo, lo Stato – precedentemente chiamato a risarcire i danni provocati dagli alunni - possa rivalersi nei confronti del personale amministrativo e docente che abbia in ipotesi carentemente svolto l’attività di vigilanza.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte ne consegue che gli atti illeciti, ascrivibili al personale docente di un istituto scolastico (per inadeguato espletamento della vigilanza sugli allievi ad essi affidati), siano direttamente riferibili al Ministero della Pubblica istruzione e pertanto la decisione del primo giudice deve essere riformata.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
lunedì 13 giugno 2005
 
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