Indici della Rassegna
Titolo
Dall'uso pubblico di una strada non può sorgere l'obbligo per il comune di provvedere alla relativa manutenzione
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza maggio 2005)
Testo
Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato ha precisato che il "carattere pubblico" di una strada, nel senso che venga utilizzata da parte del pubblico non può far sorgere l'obbligo per il Comune di provvedere alla manutenzione della stessa se non sia stata provata l'effettiva proprietà dell'ente.
La legge 2248/1865 precisa, infatti, che il suolo della strade statali, provinciali e comunali appartiene rispettivamente allo stato, alle province e ai comuni e che, pertanto, alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade statali, provinciali e comunali provvedono, rispettivamente lo stato, le province ed i comuni.
Ne deriva che "per le strade vicinali, ossia quelle non rientranti nelle precedenti categorie, in quanto non di proprietà degli enti pubblici appena menzionati, e soggette ad uso pubblico, si prescrive, all'art. 51, che la riparazione o conservazione sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà , sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse".
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 13 giugno 2005
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