Indici della Rassegna
Titolo
Inadempimento dell'Italia in materia di albo dei rifiuti
Argomento
Diritto delle comunità europee
Abstract
(Corte di Giustizia, sent. giugno 2005)
Testo
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza in esame, ha dichiarato lâinadempimento da parte della Repubblica Italiana per il mancato recepimento nellâordinamento interno della disposizione di cui allâart. 12 della direttiva 91/156/CEE.
In particolare, dovrà essere modificato lâart. 30 del Decreto legislativo 22/97 che definisce i soggetti tenuti allâiscrizione dellâalbo rifiuti. Ai sensi della norma interna âle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano le quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati da produttore degli stessi rifiuti(â¦) devono essere iscritte allâalbo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiutiâ.
Lâart. 12 della direttiva comunitaria dispone, invece, che âgli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero dei rifiuti per conto terzi devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione".
Secondo la Corte la nozione di impresa contenuta nellâart. 12 ricomprende anche le imprese che svolgono lâattività in proprio qualora tale trasporto o tale raccolta costituisca, insieme ai loro compiti, una delle attività ordinarie da cui esse traggono un reddito o un altro vantaggio economico.
Inoltre lâart. 12 disporrebbe che tutte le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta o di trasporto dei rifiuti, a prescindere della quantità e della pericolosità dei rifiuti, devono essere iscritte presso le competenti autorità qualora non siano soggette ad autorizzazione.
Lâart. 30, comma 4, del decreto Ronchi violerebbe, pertanto, la direttiva anche nella parte in cui introduce una deroga a tale obbligo a favore delle imprese che trasportano meno di 30 litri o 30 Kg di rifiuti al giorno.
Le disposizioni della direttiva devono essere interpretate, secondo la Corte, alla luce della tutela della salute pubblica dellâambiente contro gli effetti nocivi nonché dellâart. 174 n. 2 CE secondo cui la politica della Comunità in materia ambientale punta ad un elevato livello di tutela ed è fondata su principi della precauzione e dellâazione preventiva.
Lâart. 12 della direttiva assoggetta, pertanto, ad un obbligo di iscrizione gli stabilimenti e le imprese che nellâambito della loro attività provvedono, in via ordinaria e regolare, al trasporto di rifiuti indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o dalle imprese stesse. Non sussistono, inoltre, disposizioni allâinterno della direttiva che ammettano deroghe a tale obbligo in relazione alla natura o alla quantità dei rifiuti trasportati.
LâItalia dovrà pertanto procedere al più presto alle modifiche dellâart. 30 del D.lgs 22/97 per essere in linea con la normativa europea.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 17 giugno 2005
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