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Indici della Rassegna

Titolo
Opere pubbliche: incentivi ai dipendenti ed oneri previdenziali
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Lazio, sent. maggio 2005)
Testo
Per quanto ci consta il giudice amministrativo è intervenuto per la prima volta a determinare il soggetto (datore di lavoro o dipendente) cui debbano fare carico gli “oneri riflessi” relativi alle somme di cui all’art. 18 legge 109/1994 (c.d. 1%).

L’incentivo di cui alla legge sui lavori pubblici, per espresso disposto normativo, spetta ai dipendenti addetti all’Ufficio tecnico ed al responsabile del procedimento oltre che al collaudatore ed ai loro collaboratori che abbiano partecipato alla redazione del progetto ed ai successivi incombenti.
***
Il Collegio Amministrativo al fine di pervenire alla corretta lettura della disposizione in discussione procede all’analisi dell’evoluzione normativa, segnalando le modifiche intervenute nel corso degli anni sino all’attuale formulazione in conseguenza della disposizione di cui all’art. 3 comma 29 della Legge n. 350 del 24/12/2003.


Così, partendo dalla primitiva enunciazione (art. 18 della legge 109/1994) ricorda che:
1 - Ogni ente (previa intesa con le organizzazioni sindacali) poteva individuare una quota non superiore all’1% del costo preventivato di un’opera, destinandolo alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico che avesse redatto direttamente il progetto esecutivo dell’opera.
2 - Con il comma 13 dell’art. 6 della legge 127/1997, si è previsto che la quota dell’1% del costo preventivato di un’opera fosse destinata alla costituzione del fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici che abbiano redatto direttamente i progetti.
3 – Con l’intervento correttivo della legge 144/1999 un somma non superiore all’1,5% dell’importo a base di gara a valere direttamente sugli stanziamenti dell’art. 16 è ripartita ( secondo le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata) tra il progettista ecc…..
Proprio perché il fondo dell’art. 18 è destinato a coprire ogni impegno connesso con detto titolo (compenso per l’attività, qui analizzata, del settore tecnico) non può che intendersi in esso compreso l’onere a carico dell’amministrazione.

Detta lettura ha trovato giusta conferma nella disposizione dell’art. 3, comma 29 della legge 359/2003 che dispone, testualmente, che i compensi di cui all’art. 18 legge 109/1994 nell’importo non superiore al 2% dell’importo a base di gara “si intendono al lordo di tutti gli oneri connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli Enti stessi”.
Si perviene, così, alla definizione delle problematiche che hanno interessato, nell’ultimo decennio, le amministrazioni non solo locali.

La norma, anche se emanata successivamente all’instaurazione dei rapporti in analisi, per il tenore e per la peculiarità della formulazione deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi precedenti. Il comma 29, infatti, è disposizione interpretativa dell’art. 18 per definirne l’originaria portata.

La natura di norma interpretativa autentica è confermata dal tenore della recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 7512/2004) che definisce come interpretative (e come tali applicabili retroattivamente) quelle disposizioni dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti e che quindi non importano alcuna innovazione.
La lettura del comma 29 citato ne palesa la detta natura da cui la pacifica considerazione che gli oneri accessori debbano trovare capienza nel fondo previsto dall’art. 18.
Per essere interpretativa e non innovativa, la disposizione ha efficacia retroattiva e quindi si applica a tutte le fattispecie in essere al momento della sua entrata in vigore.
Giuste le considerazioni sopra esposte il TAR Lazio ha rigetto il ricorso proposto dai dipendenti del Comune ritenendo che gli oneri accessori non possano che gravare sul fondo.

Autore
Avv. M. T. Stringola, Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 17 giugno 2005
 
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