Indici della Rassegna
Titolo
Opere pubbliche: incentivi ai dipendenti ed oneri previdenziali
Abstract
(Tar Lazio, sent. maggio 2005)
Testo
Per quanto ci consta il giudice amministrativo è intervenuto per la prima volta a determinare il soggetto (datore di lavoro o dipendente) cui debbano fare carico gli âoneri riflessiâ relativi alle somme di cui allâart. 18 legge 109/1994 (c.d. 1%).
Lâincentivo di cui alla legge sui lavori pubblici, per espresso disposto normativo, spetta ai dipendenti addetti allâUfficio tecnico ed al responsabile del procedimento oltre che al collaudatore ed ai loro collaboratori che abbiano partecipato alla redazione del progetto ed ai successivi incombenti.
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Il Collegio Amministrativo al fine di pervenire alla corretta lettura della disposizione in discussione procede allâanalisi dellâevoluzione normativa, segnalando le modifiche intervenute nel corso degli anni sino allâattuale formulazione in conseguenza della disposizione di cui allâart. 3 comma 29 della Legge n. 350 del 24/12/2003.
Così, partendo dalla primitiva enunciazione (art. 18 della legge 109/1994) ricorda che:
1 - Ogni ente (previa intesa con le organizzazioni sindacali) poteva individuare una quota non superiore allâ1% del costo preventivato di unâopera, destinandolo alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale dellâufficio tecnico che avesse redatto direttamente il progetto esecutivo dellâopera.
2 - Con il comma 13 dellâart. 6 della legge 127/1997, si è previsto che la quota dellâ1% del costo preventivato di unâopera fosse destinata alla costituzione del fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici che abbiano redatto direttamente i progetti.
3 â Con lâintervento correttivo della legge 144/1999 un somma non superiore allâ1,5% dellâimporto a base di gara a valere direttamente sugli stanziamenti dellâart. 16 è ripartita ( secondo le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata) tra il progettista eccâ¦..
Proprio perché il fondo dellâart. 18 è destinato a coprire ogni impegno connesso con detto titolo (compenso per lâattività , qui analizzata, del settore tecnico) non può che intendersi in esso compreso lâonere a carico dellâamministrazione.
Detta lettura ha trovato giusta conferma nella disposizione dellâart. 3, comma 29 della legge 359/2003 che dispone, testualmente, che i compensi di cui allâart. 18 legge 109/1994 nellâimporto non superiore al 2% dellâimporto a base di gara âsi intendono al lordo di tutti gli oneri connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli Enti stessiâ.
Si perviene, così, alla definizione delle problematiche che hanno interessato, nellâultimo decennio, le amministrazioni non solo locali.
La norma, anche se emanata successivamente allâinstaurazione dei rapporti in analisi, per il tenore e per la peculiarità della formulazione deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi precedenti. Il comma 29, infatti, è disposizione interpretativa dellâart. 18 per definirne lâoriginaria portata.
La natura di norma interpretativa autentica è confermata dal tenore della recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 7512/2004) che definisce come interpretative (e come tali applicabili retroattivamente) quelle disposizioni dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti e che quindi non importano alcuna innovazione.
La lettura del comma 29 citato ne palesa la detta natura da cui la pacifica considerazione che gli oneri accessori debbano trovare capienza nel fondo previsto dallâart. 18.
Per essere interpretativa e non innovativa, la disposizione ha efficacia retroattiva e quindi si applica a tutte le fattispecie in essere al momento della sua entrata in vigore.
Giuste le considerazioni sopra esposte il TAR Lazio ha rigetto il ricorso proposto dai dipendenti del Comune ritenendo che gli oneri accessori non possano che gravare sul fondo.
Autore
Avv. M. T. Stringola, Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 17 giugno 2005
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