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Titolo
Stretta correlazione tra atto deliberativo e contratto per l'affidamento dell'incarico professionale
Abstract
(Corte di Cassazione,sentenza giugno 2005)
Testo
Trova conferma la tesi della nullità del rapporto tra p.a. e professionista in conseguenza della nullità della delibera autorizzativa allâaffidamento dellâincarico.
La Suprema Corte ha definitivamente risolto il contrasto tra le sezioni semplici aderendo alla tesi più favorevole alla p.a. e più aderente ai principi che regolano il buon andamento finanziario degli enti pubblici.
Riprendendo il principio dellâart. 284, 1° comma del R.D. 383/1934 â che impone che negli atti deliberativi che importano impegni di spesa debbano essere indicati i mezzi per farvi fronte â e dellâart. 288 dello stesso R.D. â che sancisce la nullità degli atti assunti in violazione di legge â si ricava il principio dellâobbligatorietà della copertura finanziaria degli atti di volontà e della conseguente nullità , laddove carente il detto richiamo. La nullità assoluta del detto provvedimento dellâorgano (politico o amministrativo) travolge ogni successivo atto anche di natura privatistica che si fonda sullâatto nullo.
Il principio del R.D. trova conferma successiva sia nella legge 142/1990 che nel T.U. 267/2000.
Dâaltronde il contratto ad evidenza pubblica si sostanzia in due momenti distinti: il primo è espressione della volontà politica che e necessario presupposto del secondo momento ossia dellâatto negoziale strumentale alla realizzazione dello scopo.
Il negozio (affidamento dellâincarico) seppur atto separato dal primo e funzionalmente attribuito ad organi amministrativi, trova supporto e volitivo e finanziario negli atti ed esso propedeutici e sostanzialmente presupposti.
La nullità della delibera (determinazione) si traduce nella nullità del correlato atto negoziale perché assunto in violazione delle disposizioni di ordine pubblico.
Né potrebbe darsi ingresso alla tesi che salva il rapporto susseguente, reputando che la norma di contabilità pubblica può limitare la sua efficacia solo ai rapporti interni tra gli organi, misconoscendo lo stretto legame tra lâatto negoziale e lâespressione di volontà ed i connessi elementi obbligatori che la legge impone agli atti di spese che sono lâineludibile presupposto per la stipula del detto contratto.
Autore
Avv M. T. Stringola
Data
venerdì 24 giugno 2005
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