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Indici della Rassegna

Titolo
Le multe spedite con il modulo prstampato, prive della firma autografa del vigile, sono nulle
Argomento
Codice della Strada
Testo
Si segnala un orientamento di un Giudice di Pace estremamente innovativo e in aperto contrasto con l'indirizzo - ormai consolidato - assunto dalla Suprema Corte in merito alla validità, o meno, delle multe spedite dal Comune con modulo informatizzato prestampato privo della firma autografa del vigile accertatore.

La prassi che viene seguita in materia di contestazione delle multe delle quali non sia possibile procedere alla contestazione immediata risulta essere la notifica per posta di un verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati indicante semplicemente le generalità dell'agente che ha rilevato l'infrazione.

La Corte di Cassazione in più pronunce ha sempre ribadito la validità delle multe prive della firma autografa del vigile che le abbia inflitte a condizione che nel modulo prestampato "i dati estrinsecanti consentano di accertare, in qualche modo, la sicura attribuibilità dello stesso atto a chi deve esserne l'autore".

La fattispecie
Un cittadino sanzionato proponeva ricorso sostenendo che al trasgressore devono essere notificati non gli estremi del verbale di contestazione ma - a norma del codice della strada - debba essere spedito il verbale con gli estremi precisi della violazione. Sostiene il ricorrente che il Codice della Strada impone l'invio al multato di uno degli originali del verbale di accertamento dell'infrazione o di una sua copia autentica e non del modello prestampato con sistema meccanizzato. Quest'ultimo, infatti, è privo del requisito della sottoscrizione del vigile accertatore, requisito essenziale - asserisce il ricorrente - "per l'evidente motivo che, quello redatto dal pubblico ufficiale è, appunto, un processo verbale nel quale egli attesta che determinati accadimenti sono avvenuti in sua presenza".
La procedura sanzionatoria, proprio per gli effetti che produce l'atto di contestazione, deve osservare, a garanzia della regolarità e della legittimità, anche tutti requisiti di forma.

Il Giudice di pace ha accolto il ricorso ma al momento è disponibile solamente il dispositivo della sentenza.
Si resta, pertanto, in attesa di leggere le motivazioni del giudicante secondo cui il meccanismo sostitutivo della firma autografa non è legittimo.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 24 giugno 2005
 
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