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Indici della Rassegna

Titolo
Permesso di costruire: opere soggette ad autorizzazione
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 novembre 2004, n. 7324)
Testo
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato prende posizione sulla non univoca interpretazione, data dalla giurisprudenza e dottrina, della disposizione di cui all’art. 1 legge n. 10/1977, ovvero sulla portata dell’obbligo della preventiva acquisizione del permesso di costruire nell’ambito della realizzazione di opere diverse da quelle in muratura.


? Diritto

Prendendo spunto da un appello presentato da una società avverso una sentenza del TAR Emilia Romagna, il Supremo Consesso assume come, ai sensi della disposizione di cui all’art. 1 legge n. 10/1977 - ora trasfusa nell’art. 10 TU n. 380/2001 - “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco".


Prosegue il Collegio evidenziando come sulla portata dell’illustrato precetto normativo sussistano due distinti indirizzi ermeneutici.

? Orientamento restrittivo

Il primo, più restrittivo, sostiene che il riferimento agli interventi di “trasformazione urbanistica ed edilizia” debba essere inteso in senso strettamente letterale come realizzazione di un’opera edilizia dotata anche di un impatto urbanistico.


? Orientamento elastico

Secondo altro opposto orientamento, invece, l’“attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”, non comprende le sole iniziative di edificazione, ma tutte quelle consistenti in una modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (pur in assenza quindi di opere in muratura).

Nell’esplicare ed aderire all’orientamento da ultimo rappresentato, il Consiglio di Stato (sentenza in analisi) ha rilevato come anche il mero spargimento di ghiaia su un’area che ne era precedentemente priva richiede la concessione edilizia allorché appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso. L’avvenuto mutamento deve in ogni caso fondarsi su fatti positivamente accertati.

Precisa ancora il Consiglio di Stato che ben potrebbe, per il tramite dello spargimento del pietrame, trasformarsi la destinazione di un terreno precedentemente adibito ad uso agricolo, destinandolo a parcheggio.
Per gli esposti motivi la soluzione accolta – appare per il Supremo Giudice Amministrativo – come la meglio rispondente alla ratio del Testo Unico in materia di Urbanistica ed Edilizia.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 26 novembre 2004
 
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