Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Impugnativa del bando di gara e discrimine per la qualificazione dell'appalto
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. 13 giugno 2005, n. 3089)
Testo
Non esistono motivi per discostarsi dal precedente orientamento espresso reiteratamente, nel corso del pregresso anno, dallo stesso giudice in merito all’esclusione dalla gara laddove si sia verificato un collegamento tra le imprese partecipanti.


? Il Principio

Dopo aver premesso che il procedimento di gara è regolato da norme di ordine pubblico al fine dell’individuazione del miglior contraente, si è confermato che proprio la sottesa finalità pubblicistica impone che i principi di trasparenza, concorrenzialità, segretezza e serietà debbono essere osservati anche dai partecipanti e non solo dalla pubblica amministrazione.

La norma dell’art. 10 della legge 109/1994, per essere norma pubblicistica, trova applicazione in ogni procedimento di scelta del contraente, ma non può escludersi che la stazione appaltante possa introdurre distinte ipotesi di esclusione, a garanzia della concorrenzialità, in presenza di elementi in fatto atti a violare i citati principi di ordine pubblico.

Ciò non impone, di contro, che nel bando debba necessariamente procedersi all’elencazione dei fatti che caratterizzino il collegamento, per non ricondurre l’individuazione del detto rapporto a meri controlli in fatto ed a sterili raffronti a posteriori.


? La Fattispecie

Nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudice - e di cui alla sentenza qui osservata - la stazione appaltante non aveva previsto nel bando di gara ipotesi di esclusioni diverse od ulteriori rispetto a quelle della disposizione del codice civile.

Il collegio richiama l’orientamento scaturito dalle sezioni IV (5196/2004) e V (7894/2004), secondo cui, in presenza di gravi e concordanti e sostanziali indizi che attestino la provenienza delle offerte dallo stesso centro di potere, la stazione appaltante non può limitare la verifica della segnalata situazione di controllo a mere disposizioni del codice civile.

Poiché la concorrenzialità delle offerte, la loro indipendenza e completezza mirano a garantire che la competizione sia avulsa dai meccanismi di influenza e controllo non solo societario, laddove esistano “indizi gravi e concordanti non tipizzabili della provenienza delle offerte da un unico centro decisionale” la pubblica amministrazione non solo può, ma è tenuta alla verifica dell’effettività della colleganza di interessi facendo tesoro di - e riferimento a - tutte le disposizioni normative, non reputandosi limitata alla sola influenza tipizzata nel codice civile, ma ad ogni ingerenza e reciproca influenza tra le imprese che mina il principio della libera concorrenza, della par condicio dei concorrenti e della segretezza delle offerte.

Autore
Avv M. T. Stringola
Data
lunedì 11 luglio 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa