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Indici della Rassegna

Titolo
I Dirigenti hanno la competenza per concedere contributi e benefici economici
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. 17 giugno 2005, sent. n. 1032)
Testo
Ulteriore riaffermazione del principio di separatezza tra attività di gestione e di indirizzo.


? Il Principio

Il Giudice Amministrativo Siciliano sottolinea, con la decisione in analisi, la competenza dei dirigenti all’emanazione del provvedimento relativo alla concessione di contributi economici.

La natura di atto gestionale fa si che esso sia sottratto dal novero degli organi politici.

La sentenza andrebbe contro la diffusa opinione che la concessione di contributi sia atto non propriamente gestionale, sussistendo nel provvedimento margini di discrezionalità.

Ritiene invece il Tar che se venisse rispettato il disposto di cui all’art. 12 legge 241/1990 e quindi stabiliti in via preventiva i criteri di assegnazione delle somme, verrebbe meno anche il residuo margine di discrezionalità/scelta politica eventualmente sussistente in materia.

Un riscontro/supporto a quanto affermato dal Collegio giurisdizionale amministrativo è rinvenibile anche nel D.Lgs 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali in materia di ausili finanziari, lasciando ai dirigenti le funzioni più spiccatamente attuative della normativa generale eventualmente stabilita.


Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 01 luglio 2005
 
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