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Indici della Rassegna

Titolo
Assenteismo dei pubblici dipendenti: danno patrimoniale, danno all'immagine e danno da disservizio
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti, sez. giur. Reg. Veneto, sent. 20 maggio 2005, n. 866)
Testo
La sentenza in epigrafe è degna di nota per alcuni chiarimenti in merito al fenomeno dell'assenteismo dei dipendenti pubblici e dei conseguenti danni alla pubblica amministrazione che ne possono derivare.

Certamente il pubblico dipendente che si allontana arbitrariamente ed ingiustificatamente dal luogo di lavoro durante l'orario di ufficio, senza la preventiva autorizzazione e con la omessa timbratura del cartellino cagiona un danno patrimoniale alla p.a., conseguente alla percezione indebita della retribuzione per il tempo in cui è stata provata l'assenza dal lavoro.

Se poi gli organi di stampa hanno dato risalto alla vicenda si configura anche il danno all'immagine per la pubblica amministrazione in ragione del clamore che la vicenda ha avuto nel contesto sociale con conseguente possibile senso di sfiducia ingenerato nel cittadino circa l'efficienza e la serietà dell'ente.

Controverso è se l'assenza del dipendente dal posto di lavoro possa arrecare anche un danno c.d. da disservizio.
Si tratta di una fattispecie introdotta dalla giurisprudenza contabile ed "è correlato al minor risultato conseguito dall'apparato organizzativo a seguito dell'omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente ulteriore danno in termini di efficienza, efficacia, economicità e quindi resa dell'azione amministrativa".

Naturalmente detto ulteriore danno è necessario che venga provato nel suo ammontare non potendo - è evidente - farlo coincidere automaticamente con la violazione degli obblighi di servizio ed indipendentemente dall'elemento dell'ulteriore pregiudizio finanziario.
"Occorre la prova della perdita patrimoniale subita dall'ente pubblico, non essendo ammissibili mere presunzioni di procurato danno fondate esclusivamente sull'ipotesi astratta di minore rendimento".

Sostengono i giudici che tale danno non può considerarsi in re ipsa, in ogni assenza, necessitando una modalità e reiterazione del comportamento da ritenere, appunto, che la stessa efficienza della funzione amministrativa ne abbia tratto detrimento.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 01 luglio 2005
 
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