Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Se il vigile è troppo lontano dal luogo dell'infrazione la multa è nulla
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. 21 luglio 2005, n. 15324)
Testo
Il Fatto

Ad un automobilista venivano notificati n. 3 verbali di contestazione per violazione degli artt. 41, 11° comma e 146, 3° comma, C.d.S. per avere oltrepassato un incrocio con semaforo rosso; dell'art. 148, 11° e 16° comma, C.d.S. per avere sorpassato altri veicoli fermi o in lento movimento portandosi nella parte sinistra della carreggiata; nonchè dell'art. 141, 3° e 8° comma, C.d.S. per non aver regolato la velocità in prossimità dell'incrocio.


Il Principio

I giudici della Suprema Corte, decidendo sul ricorso proposto dal Comune - soccombente in primo grado - hanno ritenuto "che la distanza che separava il vigile dall'autoveicolo del ricorrente nel momento delle presunte infrazioni era tale (150 metri) da non consentire una credibile valutazione anche in considerazione del punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e quindi suscettibile di facili errori prospettici. E' probabile che il vigile abbia potuto osservare soltanto la parte finale della manovra di sorpasso effettuata dal ricorrente ricevendo l'impressione di una velocità eccessiva e di un sorpasso irregolare".

Per quanto concerne, invece, il verbale di contestazione relativo all'attraversamento dell'intersezione semaforica con luce rossa, i giudici hanno ripercorso le osservazione del giudice di merito laddove aveva rilevato che "dalla posizione in cui l'agente si trovava, il semaforo era ben visibile e, proiettando la stessa luce in entrambi i sensi di marcia, ha potuto accertare che l'attraversamento è avvenuto nel momento di interdizione".

Anche in sede di legittimità, pertanto, è risultato soccombente il Comune laddove sosteneva palesemente contraddittorio ritenere il vigile attendibile per una infrazione e non per le altre due.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 26 luglio 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa