Indici della Rassegna
Titolo
Giudizio tributario: illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/92
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. 12 luglio 2005, n. 274)
Testo
La Corte Costituzionale ha dichiarato lâillegittimità costituzionale dellâart. 46 D.lgs 546/92 nella parte in cui preclude al giudice di condannare lâamministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese legali.
La Corte ha evidenziato come il processo tributario sia ispirato al principio di responsabilità in merito al pagamento delle spese di giudizio. Quanto esposto si desume dallâart. 15 del D.lgs 546/92 secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese e dallâart. 44 che prevede il rimborso da parte del ricorrente nel caso di rinuncia al ricorso.
La compensazione ope legis delle spese, nel caso di cessazione della materia del contendere, contrasta, quindi, con il principio sancito dalla normativa di riferimento e costituisce un indebito privilegio per la parte resistente, con evidente pregiudizio economico per il contribuente costretto a ricorrere allâassistenza di un professionista abilitato alla difesa in giudizio per poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Del resto, nel processo tributario solo il contribuente può assumere le vesti di ricorrente e la cessazione della materia del contendere costituisce lâeffetto degli atti compiuti in via di autotutela dellâamministrazione convenuta.
La norma oggetto del sindacato di legittimità costituzionale violerebbe, pertanto, il principio di eguaglianza, favorendo ingiustamente lâamministrazione finanziaria nei confronti della controparte e si porrebbe in contrasto con il principio garantito dalla Costituzione di cui allâart. 24 della Costituzione.
Lâart. 46 D.lgs 546/92 risulta altresì lesivo sotto lâulteriore aspetto del principio di ragionevolezza di cui allâart. 3 Cost. con lâeffetto di risultare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al Giudicante di condannare lâamministrazione nei casi di cessazione della materia del contendere.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
martedì 26 luglio 2005
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