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Indici della Rassegna

Titolo
Mansioni superiori e responsabilità contabile
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 luglio 2005, n. 3699)
Testo
Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sulla materia delle mansioni superiori svolte dai pubblici dipendenti.
Il Collegio conferma, nella pronuncia in analisi (n. 3699/2005), il proprio tralaticio intendimento circa l’operatività del disposto di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 387/1998 (attualmente trasposto nell’art. 52 del D.Lgs 165/2001), ovvero affermando la non retroattività della norma.

Il provvedimento considerato riconosce al lavoratore, in presenza di rigidi presupposti (dei quali si darà successivamente conto), il diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore effettivamente svolta.

Per le attività lavorative eseguite precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 15 continua ad applicarsi il regime precedente e pertanto la retribuibilità delle mansioni superiori è subordinata alla sussistenza di una specifica disposizione di legge.

Sul punto il Consiglio di Stato ha sottolineato che riguardo le mansioni superiori svolte ante D.L.vo n. 387/98, "nessuna norma o principio generale desumibile dall'ordinamento consente la retribuibilità in via di principio delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego" e che "l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, peraltro, contrasta con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari (regola di organizzazione necessaria all'applicazione dell'art. 28)" (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 28 gennaio 2000 n. 10 e successivamente in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 febbraio 2005 n. 332).


Pertanto le ipotesi in cui sarà possibile ottenere il pagamento della differenza retributiva dovuta a seguito di svolgimento di attività rientranti nel novero delle mansioni superiori – svolte dopo l’entrata in vigore del menzionato provvedimento – sono:

a) la vacanza del posto in organico per non più di 6 mesi, prorogabili a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti;

b) la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

Il quinto comma del vigente art. 52 D.Lgs 165/2001 chiaramente afferma che al di fuori delle ipotesi sopra rappresentate è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere.
Ancora il primo comma della medesima disposizione sancisce che lo svolgimento di fatto – senza pertanto formale incarico - di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1 marzo 2005 n. 772).


Dal considerato paradigma normativo e dalla conseguente elaborazione giurisprudenziale emerge un sistema rigido, impostato su precisi presupposti ed alla cui verifica solamente consegue il riconoscimento della retribuzione delle mansioni superiori svolte dal dipendente a seguito di formale incarico.

Pacificamente, quindi, il conferimento di compiti avvenuto al di fuori dei confini tracciati dal legislatore comporta la diretta responsabilità del superiore che ne abbia consentito lo svolgimento.

Ancora, l’esecuzione di fatto – e quindi senza formale conferimento - delle dette mansioni superiori priva il dipendente del presupposto giuridico fondante eventuali instati emolumenti.

Conseguentemente l’attribuzione di incarichi, funzioni, competenze e/o mansioni superiori – anche da parte degli organi politici – posta in essere in contrasto con le disposizioni di legge è fonte di una chiara responsabilità contabile, in senso conforme si veda da ultimo Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Regione Sardegna, sent. 7 aprile 2004, n. 140.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
martedì 26 luglio 2005
 
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